Gestione di terre e rocce da scavo


terre e rocce da scavoDichiarazioni ai sensi dell'art. 21  del DPR n. 120/2017

Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo; solo nel caso di completo riutilizzo in sito sono accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
Il produttore delle terre per l'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo deve seguire le istruzioni operative definite da ARPAV.

La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 (scarica il Documento di trasporto).
Per quanto riguarda il completo riutilizzo in sito, quest'ultimo non è normato dal DPR 120/2017 ma dall'art. 185 del D.Lgs.152/2006, di conseguenza si continua ad utilizzare il modello (autocertificazione) già in vigore in Veneto, sempre utilizzando l'applicativo web dedicato; l'autocertificazione in questo caso va inviata solo al comune del sito di scavo.

Per ulteriori chiarimenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e l'applicazione del DPR 120/2017 si può far riferimento alle “Linee guida (LG) sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

(dal sito di ARPAV)

Per aggiornamenti e informazioni sui dati già raccolti da ARPAV e su come devono essere compilate le dichiarazioni si rinvia alla pagina web del sito di ARPAV dalla quale sono state prese le informazioni presenti in questo articolo:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo

(Venerdì 11 Febbraio 2022)

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