Cessione di fabbricato
Cessione di fabbricato
Descrizione
Chi cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso deve darne comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco).
La dichiarazione di ospitalità deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell'immobile e va fatta:
- se il cittadino ospite è italiano, qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni;
- se il cittadino ospite è straniero o apolide, sempre; ossia indipendetemente dalla durata della sua permanenza presso l'immobile.
Tale comunicazione può essere effettuata sia da persona fisica che giuridica (società).
La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, presso gli Uffici comunali oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dove rivolgersi
L'Ufficio di Polizia Municipale si occupa delle comunicazioni di cessione di fabbricato.
Documentazione
La modulistica è scaricabile dall'area MODULISTICA di questo sito internet.
Normativa di riferimento
Art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito in Legge 18.05.1978 n. 191
Art. 7 del D.lgs. 25.07.1998 n. 286, modificato dall'art. 8 della Legge 30.07.2002 n. 189