Comune di San Fior

Prevenzione della Corruzione

  • Premessa
Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.  
È il c.d. “decreto whistleblowing” che introduce un insieme di regole e prescrizioni volte a promuovere l’adozione di un adeguato sistema di gestione delle segnalazioni di condotte indebite, con l’obiettivo di favorire l’emersione di illeciti o situazioni di rischio; infatti, il termine whistleblowing significa letteralmente “soffiare nel fischietto” ed è comunemente utilizzato per indicare la segnalazione di condotte illecite.
  • Informazioni sul canale di segnalazione interno
In ottemperanza al d.lgs. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di San Fior informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa. L’articolo 12, infatti, prescrive che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”.
La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
  • Informazioni sui presupposti per effettuare una segnalazione
Il d.lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l’istituto di whistleblowing, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come whistleblower e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.  
Presupposti soggettivi.
Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell’articolo 3, co. 3-4-5 d.lgs. 24/2023; nello specifico:
a)         dipendenti dell’Ente;
b)         lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente;
c)         lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
d)         liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
e)         volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l’Ente;
f)          le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
g)         Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
h)         Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l’ente non sia ancora iniziato
 
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
 
  • Presupposti oggettivi
Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un’ipotesi rientrante nell’ambito applicativo della disciplina sul whistleblowing, devono essere state acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
  • Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione
Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.
Segnalazione scritta.
L’Ente si è dotato di una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, la quale è raggiungibile al seguente link: https://comunedisanfior.whistleblowing.it/
La piattaforma informatica crittografata adottata dall’Ente è fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT.
La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing.
Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa, compresa l’eventuale documentazione allegata.
Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.
Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.
Per tale ragione, si raccomanda il segnalante (whistleblower) di conservare con cura suddetto codice e di non comunicarlo a terzi.
Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Segnalazione orale.
L’Ente ha deciso di implementare la segnalazione orale attraverso un incontro diretto con l’RPCT, entro un termine ragionevole, su richiesta dal segnalante[1];
In questo caso l’RPCT, previo consenso del whistleblower, documenta la segnalazione mediante registrazione sulla piattaforma informatica descritta nella “Gestione del canale di segnalazione interna – Modalità scritta” integrandola con eventuale documentazione fornita dal whistleblower
Per fissare l’appuntamento, l’RPCT potrà essere contattato al seguente numero telefonico: 0438266582 nei giorni ed orari in cui è presente presso la sede municipale.
 
  • Informazioni su tempistiche di gestione delle segnalazioni
Qualunque sia la modalità scelta per inoltrare la segnalazione, la persona o l’ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale interno svolgono le seguenti attività:
 - rilasciano al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni;
 - danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
  • Informazioni sul canale di segnalazione esterno
Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal d.lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno.
L’utilizzo di tale canale per le segnalazioni di whistleblowing può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
  1. non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Per maggiori informazioni riguardo alle modalità di segnalazione adottate da ANAC si rimanda al sito istituzionale dell’Autorità amministrativa: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
 
 
 
[1] Tale modalità, unitamente a quella scritta, individuata dall’Ente, soddisfa la prescrizione del d.lgs. 24/2023 relativa alla previsione di più modalità di segnalazione da mettere a disposizione dei potenziali segnalanti.
Descrizione
comunicazione al personale dipendente (422.92 KB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 06/03/2024
Designazione ed atto di delega ai fini privacy, ai sensi del GDPR (394.38 KB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 04/03/2024
Modalità di segnalazione di illeciti (WHISLEBLOWING) (415.18 KB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 04/03/2024
Atto organizzativo per la gestione della segnalazione degli illeciti (0.72 MB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 04/03/2024
Informativa sul trattamento dei dati personali in materia di Whistleblowing (285.96 KB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 04/03/2024
nomina persona autorizzata al trattamento dei dati personali (1.09 MB)
Inserita il 04/03/2024
Modificata il 04/03/2024
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