DECRETO LEGGE DEL 25/03/2020 N. 19 - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Pubblicata il 26/03/2020

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.

Con il decreto si dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 25 marzo.
Tali provvedimenti assumono così efficacia di legge.

Fino all'adozione dei nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i possibili contenuti elencati all'articolo 1 del decreto legge e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto.

👉🏻Vengono introdotte le sanzioni in caso di violazione: da euro 400 ad euro 3.000, aumentate fino ad un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene con l'utilizzo di un veicolo. 
👉🏻Si prevede anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.


Allegati

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