DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Pubblicata il 12/05/2020

1. La raccolta dei funghi è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA (PERMESSO), accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Il possesso del permesso non esonera il raccoglitore dal rispetto dei diritti di terzi, restando salva la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo di escludere l’accesso ai cercatori di funghi.

2. Sono esentati dal permesso e possono quindi raccogliere i funghi con il solo documento di identità i residenti in provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap.

Sono altresì esentati i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari.

Sono altresì esentati dal permesso e dalle limitazioni delle giornate di raccolta: i proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro famigliari (art. 2 DGR 739/2012).

3. Per i non residenti il TITOLO PER LA RACCOLTA ha validità annuale ed è rappresentato dalla ricevuta di versamento di un contributo di 5,00 (cinque), da effettuarsi:

a) conto corrente postale n. 12225314 intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria";

b) bonifico a UNICREDIT S.p.A. - P.zetta Aldo Moro 3 - TrevisoIBAN: IT02A0200812011000040435241Swift: UNCRITM1A11 (per bonifici dall’estero)

specificando come causale, in entrambi i casi, "Titolo per la raccolta funghi anno 2020".

4. Le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

[MONTELLO]

5. I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari possono raccogliere funghi all’interno del fondo in proprietà/conduzione senza alcun permesso, senza limitazione di peso e in qualsiasi giorno della settimana. All’interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori, fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dal proprietario o conduttore.

Il divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà, ivi compresa l’apposizione lungo i confini di adeguata tabellazione recante tale divieto.

6. I residenti dei 5 Comuni (Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello) compresi nell’area del Montello potranno raccogliere funghi in tutta l’area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all’art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari. Il contributo per il permesso giornaliero o annuale dovrà essere versato all’Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria con le modalità indicate al precedente punto 3. lettere a) e b), specificando in causale "Titolo raccolta funghi Montello anno 2020". Indicando il giorno di raccolta se trattasi di permesso giornaliero.

7. In tutta l’area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti e per i soggetti portatori di handicap, la raccolta dei funghi è vietata.

[REGOLE VALIDE IN ENTRAMBE LE ZONE]

8. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)

AMANITA CAESAREA (Ovoli)

BOLETUS gruppo edulis (Porcini)

CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio)

CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)

CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)

CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)

CLITOCYB GEOTROPA

CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)

MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)

MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)

POLYPORUS poes caprae

TRICHOLOMA gruppo terreum (Morette)

RUSSULA VIRESCENS (Verdone)

9. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne. Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo (fungo) deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi all’atto della raccolta, di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la dispersione delle spore.

10. La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni del competente organismo di gestione, nelle riserve naturali e nelle zone a parco. È vietato inoltre raccogliere funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA:

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

Via Molinetto, 17 Pieve del Grappa - tel. 0423_53036

UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Via Vittorio Emanuele II, 67 - Vittorio Veneto - tel. 0438_554788

UNIONE MONTANA MONFENERA - PIAVE - CESEN

c/o Municipio di Valdobbiadene - tel. 0423_9767

Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di cui alla specifica normativa di riferimento:

Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996 e successive modifiche;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 739 del 2 maggio 2012;

Decreto del Presidente della Provincia di Treviso, n. 61 del 30 marzo 2020


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