ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETO N. 66 DEL 06/07/2020 VALEVOLE FINO AL 31/07/2020

Pubblicata il 06/07/2020

Con ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia firmata ieri e in vigore fino al 31 luglio, viene ordinato:

OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

  • in caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone isolamento per 14 gg dall’ultimo contatto avuto; isolamento che proseguirà ovviamente nel caso di positività:
  • chi entra in Veneto da paesi diversi da elenco sotto riportato, isolamento fiduciario sempre per 14 gg
  • in caso di compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5, obbligo di isolamento e contattare il medico curante
L’Ulss può disporre l’isolamento in strutture alternative individuate dalla stessa azienda in collaborazione con la Protezione Civile, con oneri a carico del paziente, in relazione al numero dei conviventi del paziente stesso.
Chi fa ingresso in Veneto da paesi escluso elenco in calce per motivi di lavoro, si deve sottoporre a tampone e poi un’altro a distanza di 5-7gg se il primo risulta negativo.
La prestazione è gratuita.

È fatto obbligo al datore di lavoro di contattare l’ULSS e, nel caso di primo tampone negativo, riammettere al lavoro il personale CON OBBLIGO DI MASCHERINA e di tutte le prescrizioni relative.
Nel caso di secondo tampone negativo, il datore di lavoro lo riammette in servizio senza obbligo di mascherina.
Il datore non può utilizzare il lavoratore se è a conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario.
L’Ulss ha l’obbligo di segnalare immediatamente il soggetto che rifiuta il ricovero ospedaliero a seguito di tampone positivo.

Le sanzioni sono di:
€ 1.000 se si esce dal luogo dell’isolamento
€ 1.000 per ogni dipendente a libro paga dell’azienda nel caso del lavoratore/titolare che non si attiene alla procedura di cui sopra rientrando in Veneto dai paesi non in elenco.
Rimangono invariate le sanzioni penali previste.

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Allegato Ordinanza 66.pdf 225.87 KB

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