- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 all'art. 18 ha abrogato ii Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, il cui articolo 13 era la norma di riferimento nazionale per la regolamentazione dell'attivita di macellazione degli ungulati domestici al di fuori del macello.
- L'autorizzazione è sostituita dalla comunicazione da parte del privato interessato del luogo e della data della macellazione all'AULSS territorialmente competente sull'allevamento.
- Non vi è piu l'obbligo dell'ispezione sistematica, da parte del veterinario dell'AULSS.
- I privati interessati possono comunque richiedere l'ispezione delle carni come prestazione a pagamento: va garantito l'intervento in caso di segnalazione da parte dell'allevatore, salvo nel caso di suini allevati allo stato brado/semibrado, sempre obbligatorio.
- Solo gli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale (BON) possono macellare gli animali, da loro stessi allevati, al di fuori di un macello riconosciuto ai fini del consume domestico privato.
- In relazione alle disposizioni in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, salute e benessere degli animali, gestione dei sottoprodotti di origine animale (qualora ve ne fossero dopo il completo utilizzo del suino) si applica la normativa comunitaria sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.
Si evidenzia inoltre, che da quest'anno non sarà più emessa l'annuale ordinanza comunale relativa alla macellazione a domicilio dei suini per autoconsumo delle famiglie.
Per ulteriori informazioni si allega di seguito nota regionale prot. 484757 del 22/10/2021, nota dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana prot. 197415 del 28/10/2021 e relativa modulistica inerente l'oggetto della presente.