Emergenza Covid-19: DPCM del 24 ottobre 2020 (in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020)

Pubblicata il 25/10/2020

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le misure del nuovo DPCM si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020, sostituendo le misure adottate con il precedente DPCM del 13 ottobre 2020 poi modificate con il DPCM del 18 ottobre 2020.

Di seguito alcune delle principali nuove prescrizioni:
 

Assembramenti

  • può essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie

  • attività consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18;
  • il consumo al tavolo è consentito con un massimo di 4 persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi);
  • dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • rimane consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.

Scuola

  • previa comunicazione al ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% e intervenendto sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani; l’ingresso non avverrà in ogni caso prima delle ore 9;
  • l’attività didattica ed educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Sport

  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti solo quelli riconosciuti di interesse nazionale (e quindi non regionale), nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria generalmente svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
  • sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni;
  • gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Teatri, Cinema, Casinò e Sale giochi

  • sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sagre, Fiere, Manifestazioni e Feste

  • vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Spostamenti

  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Il testo ed i relativi allegati del DPCM del 24 ottobre 2020 sono consultabili dall'apposita pagina del sito internet del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile cliccando sulla sottostante immagine:

  

 
 

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