Acquisto della cittadinanza italiana
LA CITTADINANZA ITALIANA SI ACQUISTA A DOMANDA:
Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio. In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza Come presentare l'istanza (Modello A) : Istanza al Ministro dell'Interno - applicare marca da bollo € 10,33 (art.5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ.modif.) ; - se si sceglie la condizione di "istanza con autocertificazione", si devono allegare solo i seguenti documenti: 1. Estratto dell'atto di nascita oppure (Atto di nascita); * 2. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, se non autocertificabili ; * 3. Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per cittadinanza del coniuge e vincolo matrimoniale) 4. la firma in calce all'istanza non deve essere autenticata (Art.38 D.P.R. 28.12.2000, n.445). E' opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione. (*) devono portare la legalizzazione
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Dove e quando presentare l'istanza
Per i residenti nella Provincia di Pordenone la domanda va presentata a: Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone Ufficio Cittadinanza Via Giardini Cattaneo, 1 - 33170 PORDENONE Centralino: Telefono 0434/220111 Fax 0434/26202 UFFICIO Cittadinanza - Telefono 0434/220415
- residenti in Italia: Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio. - residenti all'estero: Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
Come presentare l'istanza (Modello B) : Istanza al Presidente della Repubblica - applicare marca da bollo € 10,33 (art.5 DPR 26/10/1972 n. 642 e succ.modif.) ; - se si sceglie la condizione di "istanza con autocertificazione", si devono allegare solo i seguenti documenti: 1. Estratto dell'atto di nascita oppure (Atto di nascita); * 2. Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, se non autocertificabili ; * 3. Dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico - consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine; 4. la firma in calce all'istanza non deve essere autenticata (Art.38 D.P.R. 28.12.2000, n.445). E' opportuno firmare davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione. ( * ) devono portare la legalizzazione Dove e quando presentare l'istanza Per i residenti nella Provincia di Pordenone la domanda va presentata a: Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone Ufficio Cittadinanza Via Giardini Cattaneo, 1 - 33170 PORDENONE Centralino: Telefono 0434/220111 Fax 0434/26202 UFFICIO Cittadinanza - Telefono 0434/220415 Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale: - tre anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano - quattro anni per i cittadini comunitari dell'Unione Europea - cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile torna su
NORMATIVA DI RIFERIMENTO LEGGE 5.2.1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza", art. 5 e seguenti D.P.R. 12.10.1993 n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", art.1 co. 2 let. a) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" torna su