Dichiarazioni sostitutive di ATTO NOTORIO - art. 47 DPR 445/2000

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
 
1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati, qualita' personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del dichiarante puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4.  Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e' presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

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