Chi puo' votare
La Capacità Elettorale - Che cos'è?
La capacità elettorale è riconosciuta ai cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana. A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza Italiana;
- maggiore età;
- assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali. Vi rientrano i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 de D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223);
- residenza anagrafica presso il Comune di iscrizione elettorale.
Particolari categorie di cittadini elettori
Gli elettori impossibilitati a recarsi presso i seggi elettorali possono richiedere la possibilità del voto a domicilio o presso il luogo di cura presentando i seguenti moduli:
Domanda di voto in luogo di cura
Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
- ciechi
- amputati delle mani
- affetti da paralisi
- con gravi impedimenti
L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. L’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore o al movimento degli arti superiori e non alla sfera psichica dello stesso.
Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD). Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione all'ufficio elettorale del comune prima delle consultazioni:
Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD). Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione all'ufficio elettorale del comune prima delle consultazioni:
- Richiesta debitamente compilata e firmata (clicca qui e scarica la richiesta)
- Documento d’identità in corso di validità
- Tessera elettorale rilasciata dal Comune
- Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto (clicca qui e scarica il Modulo certificato medico)
Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
E' riconosciuta la capacità elettorale ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel Comune per l’elezione degli organi del Comune e della Circoscrizione, nonché per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. A tali fini è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nell’apposita “Lista Aggiunta”.
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (voto amministrativo) E' riconosciuta la capacità elettorale ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel Comune per l’elezione degli organi del Comune e della Circoscrizione, nonché per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. A tali fini è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nell’apposita “Lista Aggiunta”.
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (elezioni europee)
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (elezioni comunali)
Nel caso in cui il cittadino elettore non risulti iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune italiano può chiedere l'ammissione al voto compilando il seguente modulo:
Voto per corrispondenza per elettori iscritti all'AIRE o temporaneamente all'estero
Si pubblica lo stralcio della LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Art. 12. - [Omissis …]
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ((ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge)) il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi ((...)) puo' rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente (agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge). Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate in homepage in occasioni di ogni consultazione referendaria.