Chi puo' votare



La Capacità Elettorale - Che cos'è?


La capacità elettorale è riconosciuta ai cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana. A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza Italiana;
  • maggiore età;
  • assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali. Vi rientrano i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 de D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223);
  • residenza anagrafica presso il Comune di iscrizione elettorale.


Particolari categorie di cittadini elettori


Gli elettori impossibilitati a recarsi presso i seggi elettorali possono richiedere la possibilità del voto a domicilio o presso il luogo di cura presentando i seguenti moduli:
Domanda di voto a domicilio 
Domanda di voto in luogo di cura 

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
  1. ciechi
  2. amputati delle mani
  3. affetti da paralisi
  4. con gravi impedimenti
L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. L’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore o al movimento degli arti superiori e non alla sfera psichica dello stesso.
Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD). Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione all'ufficio elettorale del comune prima delle consultazioni:
Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

E' riconosciuta la capacità elettorale ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti nel Comune per l’elezione degli organi del Comune e della Circoscrizione, nonché per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. A tali fini è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nell’apposita “Lista Aggiunta”.
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (voto amministrativo) 
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (elezioni europee)
Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per cittadini comunitari (elezioni comunali)

Nel caso in cui il cittadino elettore non risulti iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune italiano può chiedere l'ammissione al voto compilando il seguente modulo:
Domanda di ammissione al voto

Voto per corrispondenza per elettori iscritti all'AIRE o temporaneamente all'estero

Si pubblica lo stralcio della LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 12. - [Omissis …]

3. Non oltre diciotto  giorni  prima  della  data  stabilita  per  le votazioni in Italia, gli uffici consolari  inviano,  con  il  sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta  raccomandata,  o con altro mezzo di analoga affidabilita', agli elettori ((ammessi  al voto per corrispondenza ai sensi  della  presente  legge))  il  plico contenente il certificato  elettorale,  la  scheda  elettorale  e  la relativa  busta  ed  una   busta   affrancata   recante   l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico  contiene,  altresì,  un foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del  voto e le liste dei candidati nella ripartizione di  appartenenza  di  cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse  sono  spedite nello  stesso  plico  e  sono  inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al  capo dell'ufficio  consolare;  questi  ((...))  puo'  rilasciare,   previa annotazione su apposito registro,  un  altro  certificato  elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale  che  deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai commi  4  e  6 del presente articolo.
6. Una volta  espresso  il  proprio  voto  sulla  scheda  elettorale, l'elettore introduce  nell'apposita  busta  la  scheda  o  le  schede elettorali, sigilla la busta, la  introduce  nella  busta  affrancata unitamente  al  tagliando   staccato   dal   certificato   elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce  non  oltre il decimo giorno precedente la data stabilita  per  le  votazioni  in Italia. Le schede e le buste che  le  contengono  non  devono  recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli  uffici  consolari  inviano,  senza  ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le  buste  comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del  giovedì antecedente la data stabilita per  le  votazioni  in  Italia,  unitamente  (agli elenchi degli elettori ammessi al voto per  corrispondenza  ai  sensi della presente legge). Le buste  sono  inviate con  una  spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede  pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di  quelle  stampate per i casi di cui al comma 5 e non  utilizzate.  Di  tali  operazioni viene redatto apposito verbale,  che  viene  trasmesso  al  Ministero degli affari esteri.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate in homepage in occasioni di ogni consultazione referendaria.
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