Comune di Asiago

Trasferimento di residenza

Trasferimento di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 a seguito delle disposizioni introdotte dall'art.5 della Legge 4 aprile 2012 n.35
sono cambiate le modalità per il cambio di residenza e di abitazione.
E' possibile effettuare il cambio di residenza e la variazione di abitazione all'interno del comune attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo:

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE:
Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall’estero, di cambio di abitazione all’interno del comune o, di trasferimento all’estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata dalla documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate:

  1. rivolgendosi direttamente allo sportello dell'anagrafe;
  2. via posta raccomandata all’indirizzo:  Servizi Demografici Comune di Asiago  Piazza II Risorgimento n. 6 36012 Asiago (VI);
  3. via fax 0424/600212
  4. via telematica agli indirizzi:
    1. servizidemografici@comune.asiago.vi.it
    2. servizidemografici.asiago@legalmail.it

          in questo caso nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

  • la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
  • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
  • la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento d’identità valido del dichiarante, siano acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.

 

L’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso DPR, che dispongono la decadenza dei benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta nessuna modifica), nonché il rilievo penale. E’ inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il nuovo procedimento (in breve):

  • contestualmente alla presentazione della dichiarazione allo sportello o successivamente con altro mezzo, è rilasciata all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90, entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta;
  • nelle more il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
  • il comune di nuova iscrizione dispone tutti gli accertamenti per la verifica della dimora abituale, trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, questa si intende confermata;
  • in caso di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giornidalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
  • le richieste prive di informazioni essenziali, non accompagnate dal documento di riconoscimento e del titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari, sono irricevibili.
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