Dal 1 gennaio 2020
la I.U.C. è stata abolita
ad eccezione della parte TARI
(si rimanda alla voce IMU 2020 e TARI 2020)


I.U.C. Imposta Unica Comunale
Informazioni Generali
Dal 1° gennaio 2014, con l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge di stabilità 2014 ( legge 27 dicembre 2013 n. 147 ) è stata istituita l'imposta comunale unica ( IUC ), che si basa su due presupposti, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone, infatti:
  • dell'imposta municipale propria ( IMU ), che ha sostituto dal 2012 l'ICI, imposta comunale sugli immobili, che ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali dal 2013.
  • del tributo per i servizi indivisibili ( TASI ), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Dal 2016 l'abitazione principale è esente.
  • della tassa sui rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
quindi:

COMPONENTE PATRIMONIALE :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) a carico del possessore di immobili

COMPONENTE SERVIZI:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) a carico del possessore di immobili e dell'utilizzatore (quest'ultimo solo se non vi ha trasferito la residenza)
TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ) a carico dell'utilizzatore degli immobili

FONTI PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
  • art. 1, commi 639-704 della legge 147/2013
  • art. 1, commi 161-170 della legge 296/2006
  • art. 52 del D.Lgs. 446/1997
  • norme di disciplina dell'IMU
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26/6/2014, con deliberazione n. 34, ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale ( IUC ) , poi modificato con deliberazione n. 45 del 9/7/2015.

Regolamento IUC vigente

ATTENZIONE!!!
Dal 2015, per i contribuenti iscritti all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero) l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU e TASI) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

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