Accesso civico

Che cos'è l’accesso civico.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata al responsabile della trasparenza e può essere redatta sul modulo più sotto riportato.
La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: arsie.bl@cert.ip-veneto.net ;
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: comune di Arsie’, Piazza Marconi 1 – 32030 Arsie’ (BL);
- tramite fax al n. 0439 750000;
- a mano all’ufficio protocollo sita in Piazza Marconi 1 Arsie’. Alla domanda, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore.

Il procedimento dell’accesso civico
Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso civico, la trasmette al responsabile  del servizio  competente per materia e ne informa il richiedente. Il responsabile  che la riceve, ove il comune di Arsie’ sia tenuto, pubblica entro trenta giorni nel sito istituzionale www.comune.arsie.bl.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Qualora il responsabile del servizio responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione ovvero non dia risposta al richiedente, quest’ultimo può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto nel sito istituzionale www.comune.arsie.bl.it e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata al responsabile del potere sostitutivo e può essere redatta utilizzando il modulo più sotto riportato.
La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: arsie.bl@cert.ip-veneto.net
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: comune di Arsie’, Piazza Marconi 1  32030 ARSIE’ (BL);
- tramite fax al n. 0439 750000;
- a mano all’ufficio protocollo sito in Piazza Marconi 1 ad Arsie’.
Alla domanda, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore.

Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni o contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo del veneto entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione del comune di Arsie’  o dalla formazione del silenzio diniego.
 

Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale Francesco Pucci (tel. 0439 59093).

Titolare del potere sostitutivo

Il Titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale Francesco Pucci (tel. 0439 59093).


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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 5. Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.


Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
… 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato dall'art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012) …
Descrizione
Accessi civici anagrafe I semestre 2022 (14.12 KB)
Inserita il 15/06/2023
Modificata il 15/06/2023
Accessi civici anagrafe II semestre 2021 (14.13 KB)
Inserita il 15/06/2023
Modificata il 15/06/2023
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO NEL CONTESTO DELLA VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (230.96 KB)
Inserita il 27/01/2022
Modificata il 27/01/2022
Accessi civici ufficio vigilanza I semestre 2021 (14.29 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici ufficio vigilanza anno 2020 (14.3 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici area amministrativo/contabile I semestre 2021 (14.3 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici area amministrativo/contabile anno 2020 (14.29 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici anagrafe anno 2020 (14.27 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici anagrafe I semestre 2021 (14.28 KB)
Inserita il 09/07/2021
Modificata il 09/07/2021
Accessi civici anagrafe anno 2019 (31.23 KB)
Inserita il 10/01/2020
Modificata il 10/01/2020
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