Cambio residenza e abitazione


Dal 9 maggio 2012 sono cambiate radicalmente le modalità del cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall’estero e del cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.

 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, le dichiarazioni devono essere obbligatoriamente rese utilizzando la nuova modulistica allegata e vanno presentate attraverso una delle seguenti modalità:

  • presso lo Sportello Anagrafe del Comune;
  • inviate via P.E.C. - Posta Elettronica Certificata;
  • inviate via posta elettronica semplice purché la dichiarazione ed il documento di identificazione siano sottoscritti con firma digitale (file ".p7m")
  • inviate via posta elettronica semplice purché la dichiarazione con firma autografa e la copia del documento siano acquisite mediante scanner;
  • inviate via fax;
  • inviate per posta raccomandata

Si riepilogano i dati di quest'Ente, relativi alle modalità di cui sopra:


A seguito dell’iscrizione anagrafica, che verrà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, l’Ufficio Anagrafe accerterà il possesso dei requisiti di legge (in primis la sussistenza della dimora abituale, e quant’altro previsto per l’iscrizione stessa), e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o dal ricevimento della dichiarazione inviata con le modalità sopra descritte senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
 
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre la segnalazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Il comma 5 prevede che, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
 
Gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero saranno pertanto effettuati in seguito alla dichiarazione resa o inviata.
 

La verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea precede invece l’iscrizione anagrafica.

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 14/2014 relativa all'articolo 5 del dl 47/2014, così come convertito dalla legge 80/2014, proponendo il nuovo modello della dichiarazione di residenza che prevede la registrazione dei dati riguardanti il titolo di occupazione dell'immobile.
E' pertanto necessario fornire, all'atto della dichiarazione anagrafica, tutte le informazioni relative al titolo di occupazione (proprietà, locazione o altro) ai fini dell'iscrizione stessa e fornire i relativi dati catastali e/o estremi del contratto di
locazione/comodato.
 
Si prega di allegare oltre ai documenti indicati nelle istruzioni fotocopia di patente e di contratto di locazione/atto di proprietà (al fine di verificare la correttezza del numero civico)


Allegati:

torna all'inizio del contenuto