Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Articolo 47, comma 8, lettera a
"Sanzioni per casi specifici"

Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli amministratori (organi di indirizzo politico) non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi e partecipazioni azionarie, ecc.
Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori. La sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro.
Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
"Art. 47 Sanzioni per casi specifici del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33
1.  La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione incarica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2.  La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativapecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, perle indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.  
Ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 33/2013 le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggionamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 17 ottobre 2013, corrispondente al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. 

 
Non sono state comminate sanzioni per mancata comunicazioni dei dati.

 
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