Enti di diritto privato controllati
La definizione corrisponde alla categoria denominata “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Per essi si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
Descrizione |
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ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI - 2024 (10.55 KB)
Inserita il 14/11/2024
Modificata il 14/11/2024
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