Trasparenza rifiuti
3.1.k) Eventuali riduzioni della tariffa
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.Avvisi e informazioni
Articolo 25: ESENZIONI E RIDUZIONI
1.E’ prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.
2.E’ prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni dell’unico residente che ha trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
3.E’ prevista la sola applicazione della componente fissa della TA.RI., laddove siano ravvisabili fabbricati strumentali all’attività agricola anche in ottemperanza del D.L. 201/2011, art. 14, c. 10 e del D. Lgs. 507/93, art. 62, c. 2, necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, all’allevamento e al ricovero degli animali, sempreché non costituiscano dimora effettiva di nucleo familiare, di coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali o di dipendenti dell’ attività agricola determinato per un numero annuo di giornate lavorative inferiore a cento.
4.L’immobile è, infine, esente dal versamento del tributo con riferimento alle condizioni previste agli articoli 14 e 15 del regolamento rifiuti.
1.E’ prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo.
2.E’ prevista una riduzione del 70% della sola parte variabile della TA.RI. per le abitazioni dell’unico residente che ha trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
3.E’ prevista la sola applicazione della componente fissa della TA.RI., laddove siano ravvisabili fabbricati strumentali all’attività agricola anche in ottemperanza del D.L. 201/2011, art. 14, c. 10 e del D. Lgs. 507/93, art. 62, c. 2, necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinati alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, all’allevamento e al ricovero degli animali, sempreché non costituiscano dimora effettiva di nucleo familiare, di coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali o di dipendenti dell’ attività agricola determinato per un numero annuo di giornate lavorative inferiore a cento.
4.L’immobile è, infine, esente dal versamento del tributo con riferimento alle condizioni previste agli articoli 14 e 15 del regolamento rifiuti.
Allegati
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