Nascita - Denunce e attivitā relative



Denunce di nascita

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • Per i genitori uniti in matrimonio:
    dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico o ostetrica che ha assistito al parto, da persona che ha assistito al parto.
     
  • Per i genitori non uniti in matrimonio:
    dalla sola madre che intende riconoscere il figlio, dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

La dichiarazione può essere resa entro 10 giorni:

  • all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto;
  • nel Comune di residenza dei genitori;
  • nel Comune di residenza della madre se il padre risiede in altro Comune;
  • nel Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà nel Comune di residenza della madre).

La dichiarazione può essere resa entro 3 giorni:

  • presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. 
    Se la dichiarazione è resa dopo 10 giorni l'ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono indicate le ragioni del ritardo, inviando successivamente una segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Per la dichiarazione di nascita occorre presentare all'ufficiale dello Stato Civile:

  1. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  2. documento valido di identità personale; se i genitori non sono residenti in Sona si richiede la carta d'identità di entrambi i genitori.
  3. per i genitori stranieri non in possesso di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e permesso di soggiorno, se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete.

Autocertificazione nascita di un figlio

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

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Attribuzione del nome al bambino
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici non superiori a tre.
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.


Possibilità di attribuzione del DOPPIO COGNOME PER I NUOVI NATI
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016, è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Nel caso di DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DA UN SOLO GENITORE (per filiazione nata nel matrimonio) il genitore che effettua la dichiarazione dovrà produrre all’ufficiale di stato civile una dichiarazione sottoscritta dall’altro genitore, non autenticata, con allegata copia di un documento di riconoscimento, nella quale sia indicato l’intento dell’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno. In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.
Nel caso di DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DA ENTRAMBI I GENITORI (filiazione nata al di fuori del matrimonio), gli stessi, di comune accordo, potranno attribuire il doppio cognome, paterno e materno. In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.
Qualora la DICHIARAZIONE DI NASCITA SIA RESA DA ALTRI SOGGETTI LEGITTIMANTI (art. 30 DPR 369/2000 – medico, ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto) il dichiarante dovrà produrre all’ufficiale di stato civile le dichiarazione di entrambi i genitori sull’accordo raggiunto in merito all’attribuzione del doppio cognome (paterno seguito da quello materno).
In mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.


Codice fiscale
L'ufficio rilascia al momento della denuncia di nascita il l’attestazione di attribuzione del codice fiscale ai nuovi nati. Successivamente gli stessi riceveranno al domicilio il tesserino originale.

Riconoscimento figli naturali
Può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:

  1. prima della nascita, dalla madre o entrambi i genitori naturali;
  2. in sede di dichiarazione di nascita dalla sola madre o entrambi i genitori naturali;
  3. dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Il padre può riconoscere il figlio anche successivamente al riconoscimento operato dalla madre e con il suo consenso.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio di Stato Civile al num. tel. 045 6091209 - orario dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,30

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