Unioni Civili



Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 si regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso, vista come “specifica formazione sociale” e si disciplinano le convivenze.  
Si fa riferimento alla Costituzione, in modo particolare all’art. 2, relativo ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia come formazione sociale e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso. L’art 3 della Costituzione richiama ancora la pari dignità sociale dei cittadini, sempre senza distinzione di sesso.
L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene di fronte ad un ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni e registrata nei registri di Stato civile. Non sono previste, a differenza del matrimonio civile, le pubblicazioni. Gli atti dell’unione civile riportano i dati anagrafici dei nubendi e dei testimoni, la scelta del regime patrimoniale, la residenza ed eventualmente, la scelta del cognome.
La legge estende alle coppie dello stesso sesso i diritti e i doveri previsti dal matrimonio civile e prevede l’obbligo reciproco all’assistenza morale, materiale e alla coabitazione.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio di Stato Civile al num. tel. 045 6091209 - orario dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30
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