Manutenzione e pulizia delle aree incolte, abbandonate e lotti inedificati



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 03.11.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Rurale nel quale sono contenute norme e disposizioni afferenti il rispetto e la tutela dell’ambiente, la pulizia degli spazi sia urbani che privati nei diversi contesti del territorio comunale (urbano, rurale, artigianale, industriale, ecc…) per assicurare un maggior decoro del territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini.
Visualizza il Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

Il Regolamento di Polizia Rurale ha l’obiettivo di offrire condizioni per una miglior qualità di vita e privo di situazioni che possano costituire un potenziale pregiudizio igienico/sanitario ed ambientale, alla luce delle situazioni di degrado e decadimento dei valori e principi improntati sulla tutela e rispetto dell’ambiente e del reciproco rispetto delle persone che si verificano ormai ogni giorno. L’Amministrazione comunale ha agito consapevole che tale regolamento possa rappresentare un importante e valido strumento operativo per garantire ai cittadini un ambiente migliore e sensibilizzarli sull’importanza di salvaguardare e tutelare il patrimonio di cui si dispone, che è l’ambiente che ci circonda e gli elementi che lo compongono (fauna, flora, ecc.).

A tale riguardo e per facilitare i cittadini nell’attuare con sistematicità quelli che sono gli interventi di manutenzione e pulizia dei lotti e terreni incolti e/o abbandonati nonchè di gestione e manutenzione del verde privato (siepi, rami, rovi, ecc.) che si protendono oltre il confine e che possono creare una serie di problematiche sia alla circolazione stradale che alla incolumità pubblica, si riportano di seguito gli articoli 25 e 26 del citato regolamento.

Art. 25 - Recisione di siepi e rami protesi
  1. I proprietari e i conduttori di fondi laterali alle strade comunali o ad uso pubblico, nonché di giardini privati sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e/o danneggiare le strade, banchine e marciapiedi compresi.
  2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un’altezza inferiore a 5 metri, riducendo la libera visuale od ostacolando il libero transito, e devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.
  3. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione, delle linee telefoniche ed elettriche, mantenendo una distanza tale da garantirne l’integrità anche in presenza di eventi atmosferici avversi. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell’illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade.
  4. Gli interventi di potatura dovranno interessare anche piante ammalorate, malate e suscettibili di caduta in caso di vicinanza con strade di pubblico transito, tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.
  5. Quando, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sul suolo pubblico alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione provenienti dai terreni vicini, il proprietario o il conduttore di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
  6. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.
  7. Il proprietario di terreni sui quali insistono piante il cui apparato radicale si protende nel sottosuolo di strade pubbliche determinando l’ammaloramento della pavimentazione stradale con conseguente pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, è tenuto, a provvedere, con la massima urgenza al taglio delle radici che insistono sulla strada ed al completo ripristino della pavimentazione manomessa.
Prima di procedere all’esecuzione di detti lavori, l’interessato dovrà inoltrare all’ente proprietario della strada, preventiva richiesta di autorizzazione all’intervento.
Se necessario, dovrà provvedere alla completa estirpazione della pianta a propria cura e spese.
Nel caso il proprietario risulti inadempiente, Il Comune si riserva la facoltà di procedere d’ufficio con rivalsa delle spese nei confronti del proprietario.
Ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, si informa che la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, riconducibili alla inadempienza, ricadrà in capo al proprietario.

Art. 26 – Pulizia di fondi e terreni
  1. I proprietari ed i conduttori di fondi e terreni, posti in centro abitato o in vicinanza ad abitazioni e fabbricati, sono tenuti a mantenere i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, arbusti, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio del fondo almeno tre volte all’anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.
  2. Sono tenuti altresì a mantenere le aree costantemente libere da rifiuti, veicoli obsoleti, gru e attrezzature obsolete, provvedendo in loro presenza alla rimozione e smaltimento e/o recupero nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs 152/06 e successive modifiche).
  3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.
  4. A seguito dell’accertamento della violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Comune impone al proprietario e/o al conduttore del fondo l’esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo.
  5. In caso di ulteriore inottemperanza, ferma restando l’applicazione di una sanzione aumentata come determinata dall’art. 61, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese dell’inadempiente.
  6. In caso di presenza di impianti esterni di GPL e gasolio, il proprietario o conduttore dovrà provvedere a mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante agli impianti stessi, per un raggio non inferiore a mt. 5.00.

 
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