Comune di Lamon

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Accesso civico

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Comunale Dott.ssa Desy Zonta tel. 0439 - 7941 - P.zza III° Novembre 16, 32033 Lamon (BL).

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata al responsabile della trasparenza e può essere redatta tramite l'istanza on line al seguente link


Il Responsabile della Trasparenza assicura la regolare attuazione di:

  • Accesso Civico Semplice cioè il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo;
  • Accesso Civico Generalizzato cioè il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso civico, la trasmette al responsabile  del servizio  competente per materia e ne informa il richiedente. Il responsabile  che la riceve, ove il comune di Lamon sia tenuto, pubblica entro trenta giorni nel sito istituzionale https://www.comunelamon.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; nel caso in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo

Il Titolare del potere sostitutivo è il Dott. Nicola Todesco (tel. 0439 7941).


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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 5. Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.


Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
… 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato dall'art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012) …
 
Descrizione
Registro degli accessi II semestre 2023 (147.52 KB)
Inserita il 18/01/2024
Modificata il 18/01/2024
Decreto nomina titolare potere sostitutivo (134.57 KB)
Inserita il 17/01/2024
Modificata il 17/01/2024
Registro degli accessi I semestre 2023 (143.69 KB)
Inserita il 18/10/2023
Modificata il 18/10/2023
Registro degli accessi II semestre 2022 (143.44 KB)
Inserita il 31/05/2023
Modificata il 26/06/2023
Registro degli accessi I semestre 2022 (135.57 KB)
Inserita il 31/05/2023
Modificata il 31/05/2023
Registro degli accessi II semestre 2021 (141.31 KB)
Inserita il 31/05/2023
Modificata il 31/05/2023
Registro degli accessi I semestre 2021 (152.5 KB)
Inserita il 31/05/2023
Modificata il 31/05/2023
Registro degli accessi II semestre 2020 (20.27 KB)
Inserita il 31/05/2023
Modificata il 31/05/2023
Registro degli accessi I semestre 2020 (362.62 KB)
Inserita il 30/07/2020
Modificata il 30/07/2020
Registro degli accessi II semestre 2019 (363.35 KB)
Inserita il 30/07/2020
Modificata il 30/07/2020
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