Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Tale obbligo di pubblicazione non si applica agli enti locali.
Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.
Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.
Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun documento caricato per la categoria selezionata |