ALBERI DI ULIVO

VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO PER L A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ULIVICOLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1836 del 08 novembre 2011

Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 " Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo". Disposizioni attuative.

Al link è possibile trovare anche
l'ALLEGATO A - 
MODALITÀ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA LR N. 6/2011
e l'ALLEGATO B - SCHEMA DI DOMANDA PER L’ABBATTIMENTO DELLE PIANTE DI OLIVO

ABBATTIMENTO ALBERI ULIVO
 Si ricorda che ogni singola azienda agricola può abbattere fino ad un massimo di 5 alberi di olivo per biennio, senza richiedere alcuna Autorizzazione.
E' comunque obbligatorio, ai sensi della D.G.R. n. 1836 del 08/11/11, inviare tramite lettere, fax o posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per territorio una comunicazione almeno 30 giorni prima dell'abbattimento.
Decorso il termine di 30 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione senza che sia pervenuto da parte di AVEPA alcun diniego, l'azienda potrà procedere all'abbattimento.

SPOSTAMENTO ALBERI DI ULIVO
Se all'interno della stessa azienda agricola AVEPA non necessita di comunicazioni.

file:///C:/Users/anna.tezza/Downloads/1836_AllegatoA_235972%20(2).pdf
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