Deposito Cementi Armati (art. 65 d.p.r. 380/01) e Certificato Idoneità Statica

Deposito Cementi Armati (art. 65 d.p.r. 380/01)

ATTENZIONE
ogni denuncia e integrazione dovrà essere depositata attraverso il PORTALE TELEMATICO; la documentazione, qualora presentata attraverso canali diversi o con modulistica diversa da quella predisposta, non verrà accettata.

Denuncia Opere Strutturali - modulo
Integrazione Denuncia Opere Strutturali - modulo
Relazione a strutture ultimate - modulo

Quando si presentano
Prima dell'inizio dei lavori delle opere strutturali, le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica devono essere denunciate dal costruttore delle strutture.
Nella Denuncia devono sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore

Occorre allegare:
-    copia del progetto strutturale firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera, sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
-    copia della relazione illustrativa, firmate dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione;
-    copia della nomina del collaudatore scelto dal committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico.
-    Il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali;
-    copia versamento diritti di segreteria;
-    nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali.

Varianti in corso d'opera - Integrazioni
Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali nel corso dei lavori delle opere devono essere denunciate dal costruttore delle strutture  prima di dare inizio alla loro esecuzione, facendo riferimento al numero e alla data di deposito della prima denuncia.

Relazione a strutture ultimate
Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata:
-    una relazione a cura del direttore dei lavori comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi previsti  per le opere in conglomerato armato precompresso(DPR n. 380 del 6.06.2001- art. 65 -commi 1, 2 e3);
-    l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
-    Una copia della relazione verrà restituita al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Tale copia dovrà essere consegnata al collaudatore unitamente alla restante documentazione relativa alla denuncia presentata.

Collaudo statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata.

Collaudo statico parziale
Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera.

Definizioni
(artt. 4 e 6 della legge Legge Regione Veneto n. 61 del 27.06.1985 - artt. 4 e 6; DPR n. 380 del 6.06.2001- artt. 65 e 79):
-    Opere in conglomerato cementizio armato normale: quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
-    Opere in conglomerato cementizio armato precompresso: quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
-    Opere a struttura metallica: quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
 
Certificato Idoneità Statica
Per i seguenti casi:
- attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza art. 24 t.u.;
- per fabbricati in assenza di collaudo statico;
- per interventi su edifici esistenti non autorizzati;
è possibile certificare l'idoneità statica dell'edificio utilizzando l'apposito modulo.
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