Istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e del relativo sistema di controllo degli accessi per la ZTL e Zona Pedonale (ZP)

Con ordinanza nr. 3 del 4.3.2021  (per scaricarla clicca qui)
 

per presentare l'atto di notorietà scarica il modulo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
RICHIAMATO l’art.7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i., ove si precisa che i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio comunale e sul territorio;
RICHIAMATO altresì l’art.135 del Regolamento attuativo del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 nel quale viene indicato il tipo di segnaletica da utilizzare nell’individuata Zona a Traffico Limitato e Zona Pedonale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 03/03/2021 avente per oggetto “istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e del relativo sistema di controllo degli accessi per la ZTL e Zona Pedonale (ZP)” con la quale è stata disciplinata la circolazione sul tratto stradale di Via Costa da Piazza Petrarca all’incrocio con via Degli Ulivi, di Piazza Petrarca e di Via Fontana da Piazza Petrarca all’incrocio con Via Zane, area contigua e complementare alla Zona Pedonale istituita in via Jacopo D’Arquà, in via Roma, in Vicolo Ildebrandino Conti, in Vicolo Pileo Da Prata e nella Salita Giovanni Da Gaibana con vigenza dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 00.00, il sabato dalle ore 11:00 alle ore 00:00 e nei giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 03/04/2021 avente per oggetto “Modifica orari Zona Pedonale nel tratto stradale di Via Roma, Jacopo d’Arquà e altre vie contigue – revoca delibera di giunta n.80 del 05.11.2020” e la relativa ordinanza n.02 del 04.03.2021 con la quale è stata disciplinata la circolazione stradale all’interno della Zona Pedonale sul tratto stradale di Via Jacopo D’Arquà, Via Roma, Via Spinei, Via Calto del Cristo, Via Salita Giovanni da Gaibana, Vicolo Pileo da Prata e Vicolo Ildebrandino Conti;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare quindi provvedimenti di moderazione del traffico atti a tutelare le utenze stradali deboli con l’obbiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del centro abitato nonché di tutelare i diversi accessi carrai presenti a servizio delle abitazioni private e di garantire una maggiore sicurezza stradale;
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’emissione di un provvedimento, per l’attuazione di quanto contenuto dalla disposizione della Giunta Comunale n.13 del 03/03/2021, che disciplini il regime di circolazione;
VISTO l’art.5, 6 e 7 del D.L.vo 285/1992 e successive modificazioni;
VISTO l’art.6 della Legge 127/1997 e successive modificazioni;
VISTO l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267;
VISTO il Decreto Sindacale di Nomina del Responsabile Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale n.3 del 15.01.2020;
ORDINA
1- A partire dal giorno 06/03/2021, l’istituzione della ‘’ZONA A TRAFFICO LIMITATO” in: Via Costa da Piazza Petrarca all’incrocio con via Degli Ulivi, Piazza Petrarca in Via Fontana da Piazza Petrarca all’incrocio con Via Zane;
2- l’istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO nel periodo che va dal primo di marzo al quindici di novembre, nelle fasce orarie e nei giorni sotto riportati:
  • Nel giorno feriale del Sabato dalle ore 17.00 alle 24.00;
  • nei giorni festivi dalle ore 00.00 alle 24.00,
3- durante la vigenza della Z.T.L., il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni;
4- all’interno della ZTL il limite massimo di velocità di 30 km/h;
5 – di consentire la sosta a tutti gli autorizzati al transito nella
  • Zona a Traffico Limitato di Via Costa da Piazza Petrarca all’incrocio con via Degli Ulivi, di Piazza Petrarca e di Via Fontana da Piazza Petrarca all’incrocio con Via Zane;
  • Zona Pedonale di Via Jacopo D’Arquà, di Via Roma, di Via Spinei, di Via Calto del Cristo, di Via Salita Giovanni da Gaibana, del Vicolo Pileo da Prata e del Vicolo Ildebrandino Conti;
    nel tratto stradale di via Costa che va dall’incrocio tra via degli Ulivi e via Costa fino al Km4,770, lato monte;
            nel tratto stradale di via Costa che va dal Km 4,825 al km 4,850, lato valle;
            Per i soli residenti all’interno della Zona Pedonale:
    nei due stalli di sosta in via Jacopo, subito dopo l’incrocio tra via Roma e via Jacopo, a salire, lato sinistro;
    nello stallo di sosta fronte civico 33 di via Jacopo;
    nei tre stalli di sosta in via Calto del Cristo;
6 - Il controllo degli accessi alla ZTL e alla ZP mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I varchi elettronici saranno installati agli incroci, tra Piazza San Marco e via Jacopo, tra Via Costa e via degli Ulivi e tra via Fontana e via Zane; .
Tale sistema consente di:
    rilevare ogni veicolo che transita dal varco
    acquisire la targa del veicolo in transito
    confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) distinte per giorni e orari
    inviare al server l’immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l’immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.
    la procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della Strada, avrà luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini;
    l’esercizio dell’impianto, avrà luogo nel rispetto delle norme di omologazione ed approvazione, per le finalità per cui è stato autorizzato e comunque nei limiti di cui all’art. 17, comma 133-bis della Legge 15 Maggio 1997 n° 27, introdotto dall’articolo 2, comma 33, della Legge 16 Giugno 1998, n° 191;
    l’impianto non sarà interconnesso con altri strumenti, archivi o banche dati e sarà gestito direttamente dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale e dovrà essere nella loro diretta disponibilità. L’impianto potrà essere collegato ad altri strumenti, archivi o banche dati al solo fine di aderire a progetti specifici proposti dalla Provincia di Padova, dalla Regione Veneto, dallo Stato Italiano o dalla Comunità Europea per agevolare l’utenza debole;  
7 - il rilascio di autorizzazioni quinquennali per il transito e la sosta nelle ZTL a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
    Ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida può essere rilasciata un'autorizzazione per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
    A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;
    Ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate alla attività, potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo a persona;
            Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n.2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;
    Ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto auto.
    A chi è stata rilasciata l’autorizzazione quinquennale per il transito all’interno della Zona Pedonale, ai sensi dell’ordinanza n.02 del 04.03.2021.
Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo ogni veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto all'aperto;
8 – Il rilascio di autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta nella ZTL a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
    Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo di transito e la sosta, nei pressi del luogo dell’intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e gli estremi della ditta. L’autorizzazione/regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall’accesso, sarà subordinata all’indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico), motivo dell’intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell’attività di cui sopra.
    I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell’attività dovrà trasmettere quotidianamente l’elenco delle targhe dei propri clienti all’ufficio comunale preposto.
    In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.
    A chi è stata rilasciata l’autorizzazione temporanea per il transito all’interno della Zona Pedonale, ai sensi dell’ordinanza n.02 del 04.03.2021.
    in tutti i casi di comprovata necessità possono essere rilasciati permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.
    In casi contingibili ed urgenti, da parte del Comando Polizia Locale, possono essere rilasciati permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzati entro il successivo primo giorno feriale utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo non superiore ad un’ora, in casi di necessità immediatamente constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.
9 - l’esclusione dal divieto:
    velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
    veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
    i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;
    veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;
    autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti in Area Pedonale e la Zona a Traffico Limitato;
    veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Arquà Petrarca (scuolabus, trasporto disabili, ecc.) la cui attività sia chiaramente riconoscibile dall'esterno;
    veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
    veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;
    veicoli di servizio dell'Ente, individuati da evidenti simboli;
    veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;
    veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;
    veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;
   veicoli utilizzati per posizionare o rimuovere le transenne necessarie ad implementare la segnaletica verticale che delimita la Zona Pedonale e le Zone a Traffico Limitato del centro storico;
    veicoli per il trasporto funebre;
    veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;
            veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;
    veicoli di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) munite di segni distintivi;
    blindati per il trasporto valori;
    veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;
    veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;
Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall’evento le seguenti categorie di veicoli:
    appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio,
    i veicoli completamente elettrici, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente,
    i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia),
    i veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti sopracitati, per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito nella ZTL devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:
  • dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
  • copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
  • copia integrale di un documento di identità in corso di validità.
Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un’autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell’Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente l’autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l’anno dell’Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile.
Sanzioni: Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
  • mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta;
  • omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza dei requisiti; Infrastrutture da realizzare a servizio della ZTL:
            Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la presente ordinanza
            Il servizio lavori pubblici comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica prevista nonché degli opportuni pannelli integrativi comprensiva della segnaletica orizzontale in conformità alla normativa vigente nonché alle linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato adottate dal Ministero dei Trasporti Reg. Uff. n. U.0005050 del 28.6.2019.
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
 
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vice Sindaco
f.to Gianni Dott. Callegaro
torna all'inizio del contenuto