Zona a traffico limitato (ZTL) di via Castello

Con Ord. n. 9  dell' 11/05/2021  (per scaricarla clicca qui)  

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
RICHIAMATO l’art.7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i., ove si precisa che i Comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio comunale e sul territorio;
RICHIAMATO altresì l’art.135 del Regolamento attuativo del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 nel quale viene indicato il tipo di segnaletica da utilizzare nell’individuata Zona a Traffico Limitato e Zona Pedonale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 05/05/2021 avente per oggetto “Rimodulazione disciplinare e conferma vigenza della zona a traffico limitato (ZTL) di via Castello” con la quale è stata disciplinata la circolazione sul tratto stradale di Via Castello;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare quindi provvedimenti di moderazione del traffico atti a tutelare le utenze stradali deboli con l’obbiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del centro abitato nonché di tutelare i diversi accessi carrai presenti a servizio delle abitazioni private e di garantire una maggiore sicurezza stradale;
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’emissione di un provvedimento, per l’attuazione di quanto contenuto dalla disposizione della Giunta Comunale n.34 del 05/05/2021, che disciplini il regime di circolazione;
VISTO l’art.5, 6 e 7 del D.L.vo 285/1992 e successive modificazioni;
VISTO l’art.6 della Legge 127/1997 e successive modificazioni;
VISTO l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n.267;
VISTO il Decreto Sindacale di Nomina del Responsabile Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale n.6 del 24.03.2021;
ORDINA
1- A partire dal giorno 11/05/2021, la modifica del disciplinare della ‘’ZONA A TRAFFICO LIMITATO” in Via Castello;
2- La conferma della ZONA A TRAFFICO LIMITATO con vigenza tutto l’anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
3- All’interno della ZTL, il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni;
4- all’interno della ZTL, il limite massimo di velocità di 30 km/h;
5 – di consentire la sosta a tutti i veicoli autorizzati al transito all’interno della ZTL di via Castello, in possesso della vetrofania che dovrà essere ben visibile sul cruscotto, nelle seguenti aree:
  • 5 stalli di sosta nel tratto stradale di via Castello, delimitati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, dal civico n1 al 13 lato valle;
6 - La regolarizzazione al transito e sosta permanente per la ZTL di via Castello, con emissione di specifica vetrofania, può essere concessa esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
  • Ai residenti nella ZTL provvisti di patente di guida potrà essere concessa una vetrofania per ogni veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo;
  • A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nella Zona a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa una vetrofania per un solo veicolo;
  • Ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della ZTL, provvisti di patente di guida, per ragioni strettamente legate all’attività, potrà essere concessa una vetrofania per un solo veicolo a persona;
  • Ad ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno della Zona a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n.2 vetrofanie relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone;
  • Ai proprietari di box o di posto auto e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura a qualsiasi titolo potrà essere accolta la regolarizzazione al transito solo per accedere al box o al posto auto. Il numero di regolarizzazioni accoglibili in questo caso e commisurata al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti auto in struttura e di 1 veicolo, ogni 15 mq (e successivi multipli), per posti auto all'aperto.
 
7 – La regolarizzazione al transito e alla sosta temporanea per la ZTL di via Castello può essere concessa esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
  • Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il transito e la sosta, nei pressi del luogo dell’intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso. Sul veicolo dovrà essere esposto apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e gli estremi della ditta. La regolarizzazione al transito, da inoltrare entro 3 giorni dall’accesso, sarà subordinata all’indicazione da parte del richiedente dei seguenti dati: targa del veicolo, destinazione (via, piazza, civico), motivo dell’intervento oltre che dimostrare lo svolgimento dell’attività di cui sopra.
  • I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata per lo scarico/carico bagagli e, a tal fine, il gestore dell’attività dovrà trasmettere quotidianamente l’elenco delle targhe dei propri clienti all’ufficio comunale preposto.
  • In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.
Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle regolarizzazioni temporanee
8 - l’esclusione dal divieto:
    velocipedi, ivi compresi i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
    veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
    i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;
    veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone;
    autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti in Area Pedonale e la Zona a Traffico Limitato;
    veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Arquà Petrarca (scuolabus, trasporto disabili, ecc.) la cui attività sia chiaramente riconoscibile dall'esterno;
    veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
    veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ex art. 159 del nuovo codice della strada;
    veicoli di servizio dell'Ente, individuati da evidenti simboli;
    veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;
    veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Aziende Sanitarie locali (AUSL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;
    veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;
            veicoli utilizzati per posizionare o rimuovere le transenne necessarie ad implementare la segnaletica verticale che delimita la Zona Pedonale e le Zone a Traffico Limitato del centro storico;
    veicoli per il trasporto funebre;
    veicoli autorizzati per la raccolta dei rifiuti;
            veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;
    veicoli di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) munite di segni distintivi;
    blindati per il trasporto valori;
    veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;
    veicoli adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;
Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall’evento le seguenti categorie di veicoli:
    appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio,
    taxi e autoveicoli a noleggio con conducente,
    i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia),
    i veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.
9- per ottenere la regolarizzazione al transito e alla sosta, gli aventi diritto devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, pubblicata sul sito del Comune - www.comune.arqua.pd.it - , in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti, contenente:
  • dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
  • copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
  • copia integrale di un documento di identità in corso di validità.
Nel caso di possesso di garage o posto auto coperto viene richiesta un’autocertificazione relativa alla regolarità dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani. Nel caso di possesso di posto auto scoperto si richiede una dichiarazione del proprietario ovvero dell’Amministratore del Condominio che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente la regolarizzazione al transito. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo e altresì di indicare l’anno dell’Autorizzazione ed il numero di Passo Carrabile.
 10- Il Responsabile, in base a quanto stabilito nella Delibera di Giunta n.34 del 05.05.2021, può regolarizzare ulteriori transiti per comprovata necessità, per motivi contingibili ed urgenti, per necessità immediatamente constatabile e non differibile o per veicoli che trasportano malati o persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi di necessità, subordinandone la validità alla successiva tempestiva comunicazione della targa dei veicoli.
11- di annullare precedenti ordinanze in contrasto con la presente;
            Sanzioni: Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
  • mancata esposizione, nei casi previsti, della vetrofania durante il transito e/o sosta;
  • omessa restituzione della vetrofania in seguito alla decadenza dei requisiti;
            Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far osservare la presente ordinanza
            Il servizio lavori pubblici comunale è incaricato dell’apposizione della segnaletica prevista nonché degli opportuni pannelli integrativi comprensiva della segnaletica orizzontale in conformità alla normativa vigente nonché alle linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato adottate dal Ministero dei Trasporti Reg. Uff. n. U.0005050 del 28.6.2019.
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Si allega alla presente ordinanza:
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE
f.to Vice Ispettore Rosina Emanuele
 
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