Rinnovo del Parlamento Europeo

Le elezioni europee 2024 si terranno nei 27 stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea.
Tutti i Paesi inizieranno simultaneamente lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno.
La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo n. 18/1979 disciplina il sistema elettorale per l’elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.
Circoscrizioni
Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:
  1. Italia nord-occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  4. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all’Italia nel Parlamento europeo (76 nella prossima legislatura) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell’ultimo censimento generale. Secondo il decreto del 1º aprile 2009, l’assegnazione teorica dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:
  • I. Italia nord-occidentale: 20
  • II. Italia nord-orientale: 15
  • III. Italia centrale: 15
  • IV. Italia meridionale: 18
  • V. Italia insulare: 8
Presentazione delle liste e sottoscrizioni.
La Legge n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni accompagnate da un numero di sottoscrizioni min.15.000 max 35.000. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all’interno di un simbolo composito.
Il sistema di voto
La legge indicata, salvo la modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale. Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene a livello centrale nel collegio unico nazionale; determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali sempre col principio proporzionale.
E' previsto il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, ma per genere diverso, pena l’annullamento dei voti successivi. Inoltre, nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con cognome uguale, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome del votato. 
Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettroale del comune italiano di residenza.
Gli elettori italiani residenti all’estero in un paese dell’Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:
  1. scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell’elenco del comune estero di residenza); 
  2. recandosi in Italia;
  3. recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all’elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.
Potranno inoltre votare – solo per corrispondenza – dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell’Unione europea.
Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell’Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.
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