Preparazione e presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale, dovrà essere effettuata presso la segreteria del comune dalle ore 8 alle ore 20 del 10 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 dell'11 maggio.

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed2024

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (in base all’ultimo censimento ufficiale 2021)
Documenti necessari
  1. candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale: ciascuna lisa, oltre al candidato sindaco, deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero di candidati contenga una cifra decimale superiore a 50) e deve rappresentare ciascun genere in  misura non inferiore ad un terzo né superiore a due terzi, come da tabella esplicativa sottostante:
POPOLAZIONE N. CONSIGLIERI DA ELEGGERE E N. MASSIMO DEI CANDIDATI DI LISTA DETERMINATO PER LEGGE (OLTRE AL SINDACO) NUMERO MINIMO DI CANDIDATI PER LISTA CON ARROTONDAMENTO
(OLTRE AL SINDACO)
QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI PER LISTA
 
             
QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI PER LISTA
 

 

Popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti
 
16

12   (3/4 del n. max da eleggere)                      
                          
 
2/3 1/3
11 5
   
   
 
2/3 1/3
8 4
   
   
 
  1. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e di consigliere comunale (artt. 28, quarto comma, e 32, settimo comma, TU 570/1960) contenenti dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità (artt. 10 e 12 DL 235/2012);
  2. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste eletto­rali di un comune della Repubblica (artt. 28, comma 5, e 32, comma 7, TU 570/1960);
  3. dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta da un minimo di 100 ad un massimo di 200 elettori (art. 3, comma 1, L 81/1993 e s.m.i.) - nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (artt. 28, terzo comma, 32 quarto comma, e 93 del TU 570/1960 e s.m.i.). Le sottoscrizioni e relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, L. 53/1990) e devono essere apposte su moduli riportanti il contrassegno di lista e i nomi dei candidati;
  4. certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni, scaricabili in formato digitale direttamente in ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it) dal singolo cittadino oppure da richiedere all’ufficio elettorale, tramite posta elettronica certificata, da parte del segretario o presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati, con rilascio entro il termine improrogabile di 24 ore dalla domanda;
  5. modello del contrassegno di lista non identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altre formazioni politiche né con immagini o soggetti di natura religiosa (art. 33, primo comma, DPR 570/1960) ed il programma amministrativo;
  6. eventuale designazione dei delegati di lista (art. 32, comma 9, TU 570/1960). 

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature dev’essere fatta dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, alla segreteria del Comune per il quale vengono proposte le candidature (artt. 28, decimo e undicesimo comma, e 32, decimo e undicesimo comma, DPR 570/1960). Il Segretario Comunale o colui che lo sostituisce legalmente rilascerà, per ogni lista depositata, una ricevuta, con indicazione del giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati. Ogni lista, entro lo stesso giorno, sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.
La competenza a decidere sull’ammissione ovvero sulla ricusazione delle liste e delle singole candidature è della Commissione elettorale circondariale (artt. 30 e 33 DPR 570/1960 e s.m.i.) con possibilità di impugnazione degli atti di esclusione, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, innanzi al TAR (art. 129 DL 104/2010). Terminate le operazioni di verifica, verrà assegnato un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e alle rispettive liste (mediante sorteggio da effettuarsi in presenza di eventuali delegati di lista) che andrà a comporre il manifesto recante le liste dei candidati.
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