Unione dei Comuni Megliadina

Modalitā di accesso agli atti in caso di sinistro stradale

ACCESSO AGLI ATTI - NORMATIVA GENERALE
 
Il diritto di accesso agli atti in possesso della Pubblica Amministrazione è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 241/1990 ; mentre, con specifico riferimento alla materia dell’infortunistica stradale, la disciplina dell’accesso agli atti è regolamentata dal combinato disposto dell' art. 11 del vigente codice della strada , nonché dell’ art. 21 regolamento di esecuzione e attuazione del codice medesimo.
 
I SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ACCESSO AGLI ATTI REDATTI DALL’ORGANO DI POLIZIA CHE HA RILEVATO IL SINISTRO 
 
Per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
 
La Circolare del Ministero dell'Interno, 6 febbraio 1998, n.300/A/51520/124/77, avente a oggetto “Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali”, ha individuato nelle figure sottoelencate coloro che, legittimamente, possono inoltrare la richiesta di accesso agli atti afferenti il sinistro stradale, sia personalmente, che avvalendosi di terzi muniti di apposito atto autorizzatorio (mandato, delega):

LE MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEGLI ATTI
 
Le modalità previste per l’esercizio del diritto di accesso agli  atti sono diversamente regolamentate in relazione agli esiti e alle conseguenze derivanti dal sinistro stradale.
 
Precisamente, la disciplina della Legge n. 241/1990, in forza del disposto del comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che rinvia alle “vigenti disposizioni di legge”, vale a dire alla stessa legge n. 241/1990, trova integrale applicazione esclusivamente con riferimento ai sinistri con soli danni alle cose; mentre, per quelli che hanno provocato esiti mortali o che hanno causato lesioni personali colpose a tutti o soltanto ad alcuni dei coinvolti, trovano applicazione, rispettivamente, le prescrizioni dei commi 5 e 6 dello stesso art. 21 del   Regolamento di esecuzione del C.d.S.
modulo:  Richiesta rapporto sinistro con soli danni alle cose

La ragione che giustifica l’applicazione di una diversa disciplina è da rinvenire nella circostanza che soltanto i sinistri con esiti mortali o con lesioni colpose provocano l’instaurazione (solo eventuale e subordinata alla presentazione di querela da parte della persona offesa dal reato, in caso di lesioni colpose lievi) di un procedimento penale che modifica, in maniera sostanziale, la risoluzione del conflitto esistente fra il diritto alla trasparenza dell’attività amministrativa (nel caso di specie, in materia di infortunistica stradale), soddisfatto attraverso l’ostensione degli  atti; e quello alla riservatezza dell’attività giudiziaria di indagine, finalizzata all’esatta ricostruzione   del sinistro, tutelato specificamente dalla norma del Codice di Procedura Penale, l’art. 329 che   disciplina la segretezza dell’attività d’indagine medesima. (così Vasco Talenti, atti del convegno di Riccione-2005)
 
In ragione del prospettato conflitto, il comma 5, dell’art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., afferma che “In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente”; mentre, il comma 6, dello stesso articolo, dispone che “se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela”: in mancanza, quindi, del necessario nulla-osta della competente autorità giudiziaria prevale la tutela della segretezza delle indagini finalizzate all’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro  
  1. in caso di sinistro con esiti mortali, è necessario ottenere previamente il nulla-osta della competente autorità giudiziaria;   
  2. in caso di incidente con lesioni colpose, in pendenza di procedimento penale, si rende necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria;  
  3. sempre in caso di sinistro con lesioni colpose, trascorsi 90 giorni dalla verificazione del medesimo, necessita apposita attestazione, rilasciata dall’autorità giudiziaria, prodotta dall’interessato, dell’avvenuto decorso del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa dal reato;
modulo : Richiesta rapporto con autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria

Criteri in ordine al rilascio di copie di atti in caso di incidenti stradali con lesioni personali colpose procedibili a querela di parte rientranti nella competenza del Tribunale di Rovigo.
qui sotto un estratto della circolare n. 2400/2014 della Procura della Repubblica competente territorialmente nei Comuni della Unione  Megliadina:
 

 
 

Con riferimento ai sinistri con solo danni alle cose, si è già detto che le modalità cui deve attenersi il richiedente gli atti sono integralmente disciplinate dalle norme della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., il cui comma 3 dispone che l’interessato può rivolgersi direttamente al Comando o ufficio cui appartiene il personale che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.(ora anche PEC
Rilevato che l’art. 22 della riformata legge n. 241/1990 definisce l’accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, va sottolineato che il Regolamento di esecuzione della 241/1990, distingue due diverse modalità di accesso agli atti: e precisamente, quella informale, prevista e disciplinata dall’art. 3, che si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione centrale o periferica, competente a formare l’atto conclusivo del procedimento; nonché, quella formale, esplicitata con richiesta formale dell’interessato,  d’iniziativa del medesimo, o su sollecitazione dell’ufficio destinatario della richiesta, nei casi in cui, a mente dell’art. 4 del regolamento, “…sorgano dubbi sula legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sul’accessibilità del documento…”.
nella richiesta devono obbligatoriamente essere esplicitati i seguenti elementi:
  1. gli estremi dei documenti richiesti: la richiesta può riguardare, infatti, i soli rilievi planimetrici del sinistro o l’intero fascicolo redatto dall’ufficio;
  2. la prova della titolarità o contitolarità dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta; si dovrà, per esempio, dimostrare di essere un coinvolto nel sinistro o un perito della compagnia assicuratrice del veicolo di uno dei coinvolti nel medesimo;  
  3. l’identità del richiedente e, se del caso, la titolarità da parte dello stesso di idoneo potere rappresentativo
  4. atto autorizzatorio rilasciato validamente attraverso, per esempio, un contatto di mandato o un atto scritto di delega.

L’OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Il comma 4, dell’art. 11, del C.d.S. dispone che “Gli interessati  possono chiedere agli organi di polizia giudiziaria di cui all’art. 12 (del C.d.S.) le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”; mentre, la definizione di documento amministrativo contenuta nella riformata legge n. 241/1990, è la seguente: “…ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una  pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale…”.  
Riepilogando, il diritto di accesso in materia di infortunistica stradale, stante il chiaro disposto del comma 4, dell’articolo 11 del C.d.S., avrà a oggetto il rilascio, in copia, della totalità degli  atti riguardanti il rilievo del sinistro, vale a dire, il c.d. rapporto o fascicolo dell’incidente stradale, costituito dalla ricostruzione tecnica del medesimo, ottenuta, principalmente, attraverso  l’effettuazione dei rilievi planimetrici e fotografici e le dichiarazioni rese dai testimoni; dai dati identificativi delle persone e dei mezzi coinvolti, nonché dalla copertura assicurativa di questi ultimi; da ultimo, dai verbali di contestazione di violazione di norme del C.d.S. elevati alle parti coinvolte nel sinistro.

I COSTI DEL DIRITTO DI ACCESSO
I costi del diritto di accesso in materia di infortunistica stradale afferiscono, da un lato, il recupero delle spese di redazione e di riproduzione degli  atti rilasciati da parte dell’organo di polizia stradale che ha rilevato il sinistro; dall’altro, il pagamento dell’imposta di bollo, riferita agli atti rilasciati, nella misura dovuta.   Alla totalità di tali costi fa riferimento il comma 1, dell’art. 25, della legge n. 241/1990 che, dopo aver affermato la gratuità della sola presa visione dei documenti, statuisce che “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”; mentre, l’art. 21, comma 4, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., con la formula “previo pagamento delle eventuali spese”, prevede, esclusivamente, i costi per la riproduzione degli  atti.  In merito a questi ultimi, occorre evidenziare che il rimborso deve essere quantificato, nel suo preciso ammontare economico, con apposito atto (delibera) della Giunta. 
 
Relativamente all’imposta di bollo, occorre rilevare che, come chiarito dalla  Circolare del Ministero dell'Interno, 13 aprile 1999, alle istanze di accesso alle informazioni e agli atti relativi ai sinistri stradali, nei quali non sia espressamente richiesto il rilascio di “copia conforme all’originale”, non è applicabile l’imposta di bollo, tanto sulle istanze medesime, che sulle copie informi eventualmente rilasciate; viceversa, l’imposta di bollo in misura fissa, dell’importo recentemente aggiornato, andrà applicata, sia alle richieste di accesso di atti in copia conforme, che ai documenti, conformi all’originale, rilasciati sulla base delle richieste medesime.

UTILIZZANDO LA PEC
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 2 settembre 2011, ha adottato la circolare n. 300/a77138/11/101/138 in materia di “accesso ai documenti riguardanti l’attività di rilevazione ed accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi “.
Con tale atto il Ministero ha deciso di incentivare al massimo l’utilizzo delle tecnologie info-telematiche tanto per le richieste quanto per il rilascio di copie di atti e documenti,  garantendo aI cittadini il diritto all’uso delle tecnologie già previsto dall’art. 3 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nelle comunicazioni con gli uffici pubblici.
Utilizzando direttamente la Posta Elettronica Certificata (PEC), si evita di recarsi fisicamente presso lo sportello per ottenere copia degli atti.
In base alla nuova circolare, cittadini, assicurazioni, periti e avvocati possono trasmettere le richieste di copia informale all’indirizzo PEC dell’Ufficio che, con lo stesso strumento, invierà al richiedente gli atti in formato .PDF.
Il procedimento innanzi descritto si applica solo per le richieste di copie “informi” e non anche per quelle “conformi” che continueranno ad essere rilasciate in cartaceo; e trattandosi solamente di richieste di copie informi  non è dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta quanto  sulla copia informe rilasciata.
costi di riproduzione:
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha in più occasioni sostenuto che, in base al quadro normativo di riferimento, l’accesso in via telematica può essere consentito anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso; in assenza di provvedimento in tal senso da parte dell'Amministrazione, non sono dovuti costi di riproduzione per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato dalla scansione degli atti del fascicolo dell’incidente;
la richiesta può essere evasa allo stesso modo anche se sia stata inoltrata in cartaceo, ma nella stessa sia indicato l’indirizzo PEC cui inviare la copia (digitale) degli atti.
Anche nel caso di richiesta via PEC, l’ufficio dovrà verificare la legittimazione all’accesso del soggetto richiedente che, se delegato, dovrà allegare la delega rilasciata dall’interessato unitamente a copia del documento di identità di quest’ultimo.
modulo : Richiesta rapporto sinistro via PEC
SENZA L'UTILIZZO DELLA PEC  
costi di riproduzione:
estratto della deliberazione della giunta dell'unione megliadina n. 7/2010 : Approvazione tariffe dei servizi di polizia locale, nella parte relativa alla determinazione delle tariffe per il rilascio di rapporti ed altri documenti in materia di incidenti stradali:
1.      Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Locale
Ai fini del diritto di accesso agli atti relativo al rapporto della polizia stradale in materia di infortunistica stradale regolato dalla legge 241/1990, nonché più specificatamente dal combinato disposto dell' art. 11 del vigente codice della strada e dell’ art. 21 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice medesimo, gli interessati possono richiedere copia del rapporto redatto dalla Polizia Locale, inoltrando la richiesta, in carta semplice, con l’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui si è verificato l’incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti;             All’atto della presentazione il richiedente dovrà esibire attestazione di pagamento dell’importo pari a € 28,00 effettuato tramite versamento al servizio tesoreria dell’Unione dei Comuni Megliadina sul conto corrente postale n. 28079770, con la seguente dicitura nella causale: “Rilascio di rapporti e altri documenti relativi ad incidenti stradali”.

Gli interessati potranno richiedere, in alternativa al ritiro presso l’ufficio di polizia locale, l’inoltro del rapporto tramite servizio postale;        In questo caso l’importo di € 28,00 sopra indicato dovrà essere integrato della cifra forfettaria di € 10,00, comprensiva dei costi di spedizione (predisposizione e consegna del plico al servizio postale da parte del personale impiegato, modulistica d’ufficio, costo della tariffa postale per l’invio del rapporto in raccomandata con ricevuta di ritorno).
Non è consentito l’inoltro del rapporto con mezzi diversi (fax, mail non certificata, posta ordinaria).
Sono esentati dal pagamento  di quanto previsto al presente punto 1) gli interessati dei mezzi coinvolti in sinistri di proprietà degli enti indicati nell’art. 1 della Legge 31.12.1962 n. 1833 e le Autorità Giudiziarie e Amministrative competenti a ricevere rapporto.
modulo: Richiesta rapporto quando non si utlizza la PEC