Unione dei Comuni Megliadina

Stato civile

Lo Stato Civile si occupa della registrazione (nonché archiviazione  e aggiornamento), in atti ufficiali, dei fatti principali della vita delle persone quali la nascita, il matrimonio, la morte, la separazione, il divorzio, le variazione della cittadinanza e si occupa anche del rilascio delle relative certificazioni.
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative ai vari procedimenti:
 
DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa senza presenza di testimoni:
§  nel caso di genitori uniti in matrimonio: da uno dei due genitori o da entrambi, oppure da un loro procuratore speciale, da un medico o persona che abbia assistito al parto, rispettando, in quest’ultimo caso l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
§  nel caso di genitori non uniti in matrimonio: dalla sola madre che intende riconoscere il figlio, o da entrambi i genitori che vogliano riconoscere il figlio.
 La denuncia va fatta:
§  Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita del bambino o di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori abbiano residenze diverse, la denuncia va presentata al comune di residenza della madre.
§  Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
 La documentazione da presentare:
§  attestazione di nascita compilata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
§  documento valido di identità personale del dichiarante.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta di identità, occorre esibire il passaporto.
L’inserimento del neonato nello Stato di Famiglia dei genitori dichiaranti è pressoché immediato ed avviene in seguito all'accertamento del codice fiscale.
La comunicazione del Codice Fiscale viene effettuata automaticamente da parte dell'Ufficio Anagrafe.
Il Ministero delle Finanze invia il C.F. presso la residenza del neonato.
In caso di smarrimento è possibile chiedere copia del codice fiscale all'Ufficio Agenzia delle entrate.
 
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
La celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso (cattolico o altri riti ammessi) deve essere preceduta dalla Pubblicazione fatta a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi.
In sostituzione delle precedenti modalità che prevedevano l’affissione “alla porta della Casa Comunale” dell’atto di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2011 sono diventate operative le c.d. pubblicazioni on-line: nella fattispecie il documento formato e munito di contrassegno dell’imposta di bollo viene reso pubblico attraverso il sito informatico del Comune. Tale affissione ha la durata di otto giorni consecutivi.
Se il matrimonio non viene celebrato nei 180 giorni successivi la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Gli sposi che intendono procedere alla pubblicazione di matrimonio devono presentarsi, previo appuntamento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni
 Requisiti
 
Maggiore età.
Coloro che hanno compiuto i 16 anni possono essere ammessi al matrimonio con decreto del Tribunale per i Minorenni.
 Documenti da presentare
L’ufficiale di Stato Civile provvederà ad acquisire d’ufficio la documentazione necessaria ad esclusione dei seguenti documenti che dovranno essere prodotti a cura degli interessati: 
1)  PER I NUBENDI DI ETA’ INFERIORE A 18 ANNI: autorizzazione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni competente per territorio (art.84 C.C.).
 2)     PER IL CITTADINO STRANIERO, ai sensi dell’art. 116 del C.C., nulla osta al matrimonio.
 Nulla Osta
I requisiti per contrarre matrimonio sono dettati dalla legge nazionale del Paese di appartenenza del cittadino straniero. Il documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e successivamente alla celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il nulla-osta deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che “Giusta le leggi cui il cittadino straniero è sottoposto, nulla osta al matrimonio” ovvero attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Non è invece necessario che risultino le generalità della persona con la quale il cittadino  straniero intende contrarre matrimonio.
Non può ritenersi sufficiente una dicitura relativa alle capacità del cittadino di contrarre matrimoni in Italia, o al fatto che sia di stato civile libero.
Il nulla-osta può essere rilasciato
- dall’Autorità Consolare in Italia. Il documento viene rilasciato in lingua italiana e in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso una qualsiasi Prefettura italiana. Per i Paesi d’origine firmatari della Convenzione di Londra del 7-6-1968, relativa alla soppressione della legalizzazione redatti dai rappresentati diplomatici o consolari, la firma del Console o dell’Ambasciatore non deve essere legalizzata.
- dall’Autorità competente del proprio Paese. Il documento deve rispettare, in materia di traduzioni e legalizzazioni quanto precisato in materia di atti stranieri da valere nel territorio italiano (DPR 445/2000). Deve quindi essere legalizzato presso il Consolato o l’Ambasciata Italiana all’estero.
Importante! Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera né da autocertificazione. Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Il nulla osta può essere sostituito dal certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5-9-1980 esente da legalizzazione che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza del proprio Paese d’origine o dall’autorità consolare in Italia.
Eccezioni:
Cittadini statunitensi
Per costoro non esiste un’autorità competente in riferimento al nulla osta richiesto. Pertanto, con la legge 31-1-1965 n.1195, è stato approvato uno scambio di note con il quale il cittadino statunitense è autorizzato a presentare all’ufficiale dello stato civile italiano:
dichiarazione giurata, resa dinanzi all’autorità consolare statunitense in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’autorità consolare deve certificare l’identità e la cittadinanza dell’interessato. La firma del console deve essere legalizzata presso una qualsiasi Prefettura italiana.
atto notorio attestante che, per le leggi cui il cittadino statunitense è sottoposto nel proprio Paese , non vi sono ostacoli al matrimonio che intende contrarre. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all’estero)
 Cittadini australiani
Analoga eccezione viene fatta per i cittadini australiani a seguito dell’entrata in vigore della legge di ratifica del 27-9-2002 n. 223. In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata una qualsiasi Prefettura italiana.
documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
Qualora i documenti non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
Per tutti i cittadini stranieri:
Nel caso in cui il Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato
Il giorno dell'appuntamento i nubendi devono presentarsi muniti di documento di identità valido.
 
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI NATI IN ITALIA ED IVI RESIDENTI FINO AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ
In base alle previsioni dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992,  lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se, entro un anno dal compimento del 18° ANNO, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992 avviene a seguito di dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
 Si puo’ fare la richiesta se:
-       si è in possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria);
-       si è nato/a in Italia;
-       si ha mantenuto la residenza legale ininterrotta in un Comune italiano dalla nascita fino ai 18 anni (occorre essere stati iscritti in modo ininterrotto nell’anagrafe – anche in Comuni diversi – dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età);
-        si è regolarmente soggiornante sul territorio italiano;
In mancanza di questi requisiti è possibile presentare documenti integrativi che attestino inequivocabilmente la presenza in Italia o documentazione che dimostri l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica, SOLO SE:
a)     la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di Stato Civile presso un qualunque Comune italiano
b)     almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita
 La richiesta può essere presentata entro un anno dal compimento dei 18 anni, ovvero nel periodo tra i 18 e i 19 anni.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza presso l'Ufficio di Stato Civile.

Documentazione richiesta Normative di riferimento:
legge 91/1992 art. 4
 
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell’Interno.
Si può fare la richiesta se:
§  si è nati in Italia e  residenti legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
§  si è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
§  si è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
§  si ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può  presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
§  si è cittadino U.E. e residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
§  si è apolide o rifugiato e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
§  si è  cittadino straniero e risidente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
Cosa  fare:
Le istanze per richiedere la cittadinanza  dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla url  https://cittadinanza.dlci.interno.it  dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento , agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.
Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto verrà inoltrato dalla Prefettura direttamente al comune di residenza, che provvederà a contattare l'interessato/a.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, si dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo al giuramento si acquista la cittadinanza italiana.
Per informazioni sullo stato della pratica è possibile collegarsi al sito www.interno.gov.it     al link " cittadinanza: consulta la pratica"
Casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di  precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
 
CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON     CITTADINI ITALIANI
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.
Si può fare la richiesta se:
§  si ha la residenza legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
§  si risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare: Documentazione richiesta:
Le istanze per ottenere la cittadinanza dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo al sito  https://cittadinanza.dlci.interno.it dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.
Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto verrà inoltrato dalla Prefettura direttamente al comune di residenza, che provvederà a contattare l'interessato/a.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento si  deve prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo si acquista la cittadinanza italiana. 
Per informazioni sullo stato della pratica è possibile collegarsi al sito www.interno.gov.it     al link  " cittadinanza : consulta la pratica"
 
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda: §  per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.
 
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i   tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura prevede:
 - in assenza di figli
 - in assenza di figli minori
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
 - in presenza di figli minori
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave
 - di figli maggiorenni non autosufficienti
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di
·         Celebrazione del matrimonio in forma civile
·         Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
·         Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. 
L’accordo da inoltrare al Comune potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.
Separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di
·         Celebrazione del matrimonio in forma civile
·         Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
·         Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
·         Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
·         Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi).
·         Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Le fasi dell'accordo:
·         prenotazione di appuntamento;
·         il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
·         entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione  e la ricevuta di versamento di Euro 16,00 a titolo di diritto fisso, la cui modalità di versamento sarà indicata al momento della prenotazione dell'appuntamento;
·         nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
·         l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
·         nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
·         La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
·         La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Riferimenti normativi:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970);
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).