I cittadini, che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda per l'iscrizione agli albi comunali dei giudici popolari per la Corte di Assise e/o per la Corte di Assise d’Appello.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e sono permanenti.
La domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio tramite pec (posta elettronica certificata), fax o direttamente all'ufficio elettorale del Comune.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi; una commissione comunale verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio; l’ufficio elettorale procede alla pubblicazione all’albo pretorio e all’invio degli stessi alla Corte d’Appello di Venezia, entro i termini stabiliti dalla normativa.
Requisiti per richiedere l'iscrizione:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.