Dispositivi di iluminazione e segnalazione
(modifica agli artt.151, 152, 153 e 162 CDS)
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.151 CDS modifica comma 1, lett. h) e p) aggiunta di altre lettere |
Viene modificata la definizione di luce di posizione, che comprende sia la luce anteriore e posteriore che quella laterale, nonché quella del pannello retro-riflettente e fluorescente. Viene introdotta la previsione di fonti luminose già disciplinate in altre parti del codice o in altre fonti normative (luce lampeggiante blu, luce lampeggiante gialla o arancione), o previste dalla disciplina europea per l’omologazione dei veicoli (luci di marcia diurna, luci d’angolo, proiettore di svolta. |
È’ stato aggiornato l’elenco delle fonti luminose, in particolare con l’introduzione delle luci di marcia diurna, il cui uso, alternativo ai dispositivi anabbaglianti durante le ore diurne, è previsto nel rinnovato art.152 CDS. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |
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art. 152 CDS modifica dei commi 1, 1-bis e 1-ter
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E’ obbligatorio tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luci diurne o proiettori anabbaglianti, luci della targa, ... ) anche nelle ore diurne su tutte le strade fuori dei centri abitati.
Per i ciclomotori e per i motocicli l’obbligo vale anche nei centri abitati
Con la modifica dell’art.152 CDS si è consentito, in alternativa all’obbligo di utilizzazione dei proiettori anabbaglianti, la possibilità, per i veicoli che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia diurna.
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L’obbligo era vigente sempre per i ciclomotori ed i motocicli, solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per gli autoveicoli. Sulle strade urbane, l’uso dei dispositivi è facoltativo
Naturalmente, nelle ore notturne ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, permane l’obbligo di utilizzare i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità, a seconda delle esigenze, secondo quanto prescritto nell’art.153 CDS. . |
E’ stata prevista una deroga per i veicoli d’interesse storico o collezionistico |
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art. 153 CDS modifica dei commi 1, 2, 4, 5, 6
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È stato inserito in questo articolo l’ambito temporale e spaziale dell’uso dei dispositivi di illuminazione, prima contenuto nell’art.152 CDS. |
Viene modificata la vecchia disciplina che distingueva l’uso dei dispositivi anabbaglianti e dei proiettori di profondità per adeguarne il contenuto alla nuova previsione dell’articolo 152 CDS. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |
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art. 162 CDS nuovo comma 4-bis
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È stato previsto l’obbligo dell’utilizzazione di dispositivi rifrangenti ad elevata visibilità per i conducenti che circolano sulla strada e vanno a collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo).
Dal 1.1.2004, inoltre, i conducenti che scendono dal veicolo e circolano sulla strada, anche dopo aver collocato il triangolo, deve usare un giubbetto rifrangente o bretelle rifrangenti di tipo omologato.
Occorre precisare che gli obblighi sono stati posti in relazione ai casi di scarsa o limitata visibilità in cui il codice impone la collocazione sulla strada del segnale mobile di pericolo (triangolo) di cui devono essere dotati i veicoli a motore e serve per garantire la migliore visibilità del conducente nella delicata fase di collocazione del segnale stesso. Non è previsto l’obbligo di avere a bordo del veicolo i dispositivi Può essere oggetto di sanzione solo il comportamento del conducente che non si rende visibile durante la fase di collocazione del segnale mobile di pericolo (triangolo). |
È una modifica dell’art.162 in materia di comportamenti in caso di avaria del veicolo (segnalazione del veicolo fermo, discesa del conducente e del passeggero). Il nuovo obbligo di utilizzare dispositivi rifrangenti di tipo approvato riguarda colui che colloca il triangolo nella fase di presegnalazione ed il conducente che, comunque, scende e circola sulla strada. |
Gli obblighi diventano due: un obbligo di indossare capi rifrangenti per chiunque si reca a collocare il triangolo; Un altro obbligo di usare giubbetti o bretelle rifrangenti per il conducente che scende dal veicolo e circola sulla strada. L’ obbligo di indossare un giubbetto rifrangente o bretelle rifrangenti decorre dal 1.1.2004. La gamma dei dispositivi utilizzabili deve essere individuata con un provvedimento ministeriale mentre prima era rimessa al prudente apprezzamento dell’utente (l’unica condizione era che fosse sempre ben visibile). Non sono più consentiti i dispositivi luminosi in alternativa a quelli rifrangenti. |
MODIFICHE GIUBBOTTI
Il Consiglio dei Ministri n. 139 del 23 dicembre 2003 ha predisposto il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, con il quale sarà prorogato al giorno 1 aprile 2004 il termine previsto dal codice della strada ai sensi del quale è fatto obbligo ai conducenti, in caso di veicolo fermo fuori dai centri abitati, di scendere dal veicolo e circolare sulla strada solo indossando giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Con lo stesso decreto legge sarà prorogata anche al giorno 1 gennaio 2005 la decorrenza dell’obbligo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici di equipaggiarli con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Sono state stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Decreto 30 dicembre 2003 (GU n. 2 del 3-1-2004) “Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Questo, in sintesi, è quanto riportato nel citato decreto:
… omissis…
Art. 1.
1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.
1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento e' la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.