Contravvenzione Ricevuta

Chi è tenuto a pagare una contravvenzione
 

in primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione, cioè, normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della patente ha invece un regime particolare. 
Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.
Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione.
Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione , "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione.

Come si pagano
 

non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente postale, versamento bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l'ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito.
Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti, anche se con patente italiana, che vengono fermati per violazioni commesse alla guida di veicoli con targa straniera oppure EE, oppure alla guida di veicoli con targa italiana ma con patente non rilasciata da uno Stato dell'UE.
L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi.
E' opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.

 

 

Pagamento in misura ridotta

tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;

-                     per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno; 
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi (previsti dall'art. 202 del codice) il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile. 

Mancato pagamento
 

se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi

riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.

Conducenti e veicoli stranieri

le violazioni commesse con un veicolo con targa straniera, se non viene fermato, sono notificate entro 360 giorni al proprietario, il quale può utilizzare gli stessi strumenti di ricorso. Se previsto da accordi tra gli Stati interessati è possibile procedere all'esazione coattiva anche nei confronti di residenti all'estero.  Nel caso il veicolo venga fermato, il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta (il minimo della sanzione), se ammesso; questo implica l'impossibilità di proporre un successivo ricorso. In alternativa, deve versare una "cauzione" (che non impedisce un successivo ricorso) pari allo stesso importo della sanzione minima se il veicolo è immatricolato in uno Stato dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oppure, negli altri casi, pari alla metà della sanzione massima. Tale "cauzione" non impedisce un ricorso successivo ed è quindi opportuno che nel verbale venga precisato, nelle "dichiarazioni del conducente" o in altro modo, a quale titolo viene effettuato il versamento. Della somma consegnata deve essere rilasciata ricevuta.
Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE.

torna all'inizio del contenuto