Ricorsi

PROCEDUE PER IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (introduzione dell’articolo art. 204-bis CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 204 bis CDS

E’ stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole:

il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta;

si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione;

all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore

La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale;

nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

La possibilità di ricorso era già ammessa da una serie di pronunce della Corte Costituzionale ma non era disciplinata in modo compiuto. Ciò aveva favorito orientamenti contrastanti che, con la nuova previsione, potranno essere uniformati.

 
 
 

PROCEDURE PER IL RICORSO AL PREFETTO (modifiche agli artt. 203, 204 e 205 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

artt. 203 e 204 CDS

Sono state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi:

il ricorso può essere presentato anche direttamente al prefetto;

l’organo procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria  con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso;

il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’accertatore adottando l’ordinanza ingiunzione;

il silenzio significa accoglimento del ricorso;

            l’ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione;

in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l’audizione.

Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo gli oneri del contenzioso.

La norma definisce in modo chiaro i passaggi della procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.

Norma di nuova introduzione

art. 205 CDS

Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore

La possibilità di avvalersi dell’organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l’opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale.

La possibilità di delega è prevista solo se l’organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CDS,

Norma di nuova introduzione

 

ARTICOLO 204 BIS CDS: COME SI VERSA LA CAUZIONE

 

Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Oggetto:
Legge 01/08/2003 n. 214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

La legge n. 214/2003 di conversione del decreto legge n. 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 133/L alla G.U. Serie Generale n. 186 del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche l'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada.



La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle cancellerie.

Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici interessati, le istruzioni che seguono.



1. VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE



Secondo la nuova formulazione dell'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada, "il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore."

Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo ("deve versare presso la cancelleria… una somma..") deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.

Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione Generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.

Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D. 149/1910, ("tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato").

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.



2. RICEVIMENTO DEL LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE: ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE



Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cd. Mod. I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art. 17 R.D. cit.).



3. VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DELL'IMPORTO VERSATO E DECISIONE SULLA INAMMISSI-BILITA' DEL RICORSO



L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è "una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore." Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato – dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.



4. ACCOGLIMENTO DEL RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE



In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo. Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione Generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui all'oggetto.

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