Autotrasporto

(modifiche degli articoli 72, 126 bis, 174,178,179 e 207 CDS)

        Le modifiche più significative concernenti il settore dell’autotrasporto  riguardano i veicoli, la patente di guida con riferimento alla patente a punti e l’inasprimento di alcune norme sanzionatorie.

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 72 CDS

        nuovo comma 2-bis

         nuovo comma 2-ter

      E’ previsto che, dal 1.7.2004, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con: strisce posteriori e laterali retro-riflettenti  al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma .

      E’ previsto che, dal 1.1.2005, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi paraspruzzi per evitare la nebulizzazione in caso di pioggia

La disposizione non è immediatamente operativa perché richiede l’emanazione di decreti attuativi che fissino le caratteristiche dei dispositivi.

La prescrizione non era prevista.

La sanzione pecuniaria applicabile è da un minimo di Euro 68,25 ad un massimo di Euro 275,10

         La nuova previsione è stata limitata ai soli veicoli immatricolati in Italia.

         L’entrata in vigore della disposizione dell’art.72 bis, che era immediatamente esecutiva, è stata rinviata al 1.7.2004.

         E’ stato introdotto l’obbligo dei paraspruzzi.

         Le sanzioni pecuniarie per chi non monta i dispositivi paraspruzzi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005.

art. 126-bis CDS

        modifica del comma 4

Per le patenti di guida utilizzate per lo svolgimento di attività professionali aventi una autonoma disciplina è stata prevista la possibilità, per i relativi titolari, di recuperare 9 punti anziché 6.

 

La prescrizione si applica solo a seguito di specifici corsi di aggiornamento, qualora siano stati loro decurtati punti per la violazione delle norme previste dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 9/2002.

La formulazione originaria dell’art.126-bis non riportava distinzioni tra i soggetti abilitati alla guida in ordine al numero di punti da recuperare, prevedendo per tutti il massimo di 6 per ciascun corso di aggiornamento

E’ stata modificata la formulazione in modo che la possibilità di beneficiare di una più ampia riabilitazione sia limitata solo a coloro che sono possessori del certificato di abilitazione professionale unitamente alla patente di guida B, C, D, CE, DE. (non è sufficiente la sola patente B o superiore)

art. 174 CDS

        modifica del comma 4, 5 e 8

        introduzione del comma 7-bis

Art. 178 CDS

        modifiche del comma 3,

         nuovo comma 4-bis

Si è previsto un incremento delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa.

in caso di inottemperanza del divieto, imposto dall’agente accertatore, di non riprendere la marcia, se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa, è prevista una sanzione pecuniaria ed il ritiro dei documenti.

Viene mutuata la medesima disciplina dell’art.174 CDS

 

 

 

 

 

Il recupero dei documenti ritirati su strada avviene presso il reparto da cui dipendono gli agenti accertatori, previa verifica del rispetto delle condizioni richieste dall’art.174 e con annotazione specifica sul verbale di contestazione

La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa

         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

         nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20.

Nell’originaria formulazione dell’art.174 CDS non erano previste sanzioni accessorie.

E’ stata eliminata la previsione secondo la quale la sanzione era dimezzata se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa è di non superava i 45 m. ed era dovuto alla necessità di raggiungere il più vicino luogo di sosta La previsione, tuttavia, con contenuto simile, si trova anche nel Reg. CEE 3820/85.

È stata soppressa la disposizione secondo la quale la sanzione pecuniaria, oltre che al conducente, era applicabile anche al committente del trasporto svolto per suo conto esclusivo.

Non è più previsto il ritiro dei documenti a seguito della contestazione della violazione (la misura consegue, infatti, solo in caso di mancato rispetto dell’intimazione a non proseguire il viaggio).

art. 179 CDS

        modifica della rubrica

        modifiche dei commi 1, 3, 7, 9

        nuovi commi 2-bis, 6-bis

La norma si occupa della disciplina del cronotachigrafo e del limitatore della velocità.

             Si è prevista una nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore della velocità (più gravi);

             è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli  organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di Polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l’officina specializzata più vicina.

 

Una disciplina più severa è stata prevista per chi circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante.

In tal caso la sanzione va da Euro 800,00 ad Euro 3.200,00 ed è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi la manomissione o l’alterazione del limitatore di velocità.

In tale ultima ipotesi, la sanzione accessoria non è più la sospensione della patente, bensì la revoca. 

Le sanzioni per la mancanza o l’alterazione del limitatore di velocità erano più lievi ed erano riconducibili all’art.72 CDS.

 

Non era prevista una specifica procedura di controllo dello strumento

Sono state previste solo modifiche di carattere formale

art. 207 CDS

        modifiche dei commi 2, 2 bis, 3

È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza immediata del mancato versamento della cauzione dovuta nel caso in cui il conducente di un veicolo immatricolato all’estero non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria derivante da violazioni al Codice della Strada.

 

La stessa misura si applica anche al conducente munito di patente extracomunitaria che guida un veicolo immatricolato in Italia.

 

La procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero (Paesi U.E. Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata escludendo la possibilità di trattenere la patente di guida allorquando il trasgressore non abbia fornito la cauzione per il pagamento della sanzione. In tal modo si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei.

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