Revisione Veicoli

Per le revisioni degli autoveicoli e rimorchi non è prevista, anche per l'anno 2003, l'emissione di circolari che ne stabiliscano tempi e modalità. È infatti da tempo entrato a regime quanto previsto dall'articolo. 80 del Codice della Strada, che stabilisce che per le autovetture "la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia''. Il decreto ministeriale 6 agosto 1998 n. 408 ha inoltre disposto i termini entro i quali i veicoli devono essere sottoposti a revisione.

Si precisa innanzitutto che:

  1. il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non esclude quindi che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine;
  2. per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell'anno di prima immatricolazione in Italia, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale;
  3. per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente;
  4. e autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini.

Veicoli chiamati alla revisione

 

Tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:

a)

autobus;

b)

autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c)

rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d)

autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e)

autoambulanze.

Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2003, ed anche i veicoli che, nell'anno 2003, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente dall'estero).

Devono inoltre sostenere la revisione nell'anno 2003 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

f)

autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1999, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2002 o lo saranno nel 2003, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2002 (ad esempio a seguito di incidente); sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2001.

g)

autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1999, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2002 o lo saranno nel 2003, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2002; sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2001.

Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere  f) e  g) che hanno effettuato la revisione nel 2001 devono nuovamente eseguire la revisione nell'anno 2003. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.

Nel corso del 2003 saranno soggetti a revisione anche i motocicli ed i ciclomotori, secondo le seguenti modalità:

                

Prima revisione dopo 4 anni: poi revisione ogni 2

Queste le novità introdotte con Decreto 29.11.2002 pubblicato sulla G.U.del 9.12.2002

 Le nuove disposizioni valgono per ciclomotori, per motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

vediamo meglio come

Ciclomotori (quelli cioè con "la targhetta")

prima revisione: quando andare?

nel 4° anno successivo a quello di rilascio certificato idoneità tecnica

e per stabilire il mese?

entro il mese di rilascio dello stesso certificato

per le successive revisioni?

 ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione

Motoveicoli (quelli cioè con la targa)

prima revisione: quando andare?

nel 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione

e per stabilire il mese?

entro il mese di rilascio della carta di circolazione

per le successive revisioni?

 ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione

Termine di scadenza della revisione

La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g).

Sanzioni

L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 137,55 ad un massimo di Euro 550,20, nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia del veicolo, determinato dagli agenti verbalizzanti.

torna all'inizio del contenuto