Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

In questa sezione sono riportate le informazioni relative a:
Riferimento normativo: Art. 35, c.3, d.lgs. 33/2013

Recapiti dell’ufficio responsabile:
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Invio istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
In conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art.65, comma 2 del Cad, l'invio tramite posta elettronica o telefax degli originali di istanze e dichiarazioni su supporto cartaceo si effettua tramite invio della scansione del documento sottoscritto con firma autografa con allegata la scansione della carta di identità del richiedente o dichiarante (entrambe le facciate); in altri termini, tramite l'invio della copia informatica per immagine dell'istanza o dichiarazione sottoscritta con allegata la copia informatica per immagine della carta di identità.
Nel caso il documento di identità o di riconoscimento fosse scaduto, può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (DPR 445/2000, art.45, comma 3).
La stessa modalità vale per l'invio/presentazione della delega su supporto cartaceo a commercialista o professionista: la scansione della delega sottoscritta con firma autografa deve essere sempre accompagnata dalla scansione della carta di identità del titolare dell'istanza o della dichiarazione inviata/presentata.
A precisazione di quanto sopra si ricorda che, se l'istanza o dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma digitale o con firma elettronica qualificata, non è necessario allegare la scansione o copia informatica per immagine della carta di identità.
Tra le PA le comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo quando è verificata la provenienza;sono sottoscritte con firma digitale o dotate di segnatura di protocollo.

Altre caselle aziendali di posta elettronica ordinaria (PEO)
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