Durata organi indirizzo politico-amministrativo - Riferimenti normativi

DURATA degli ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO ENTI STRUMENTALI REGIONE VENETO

Riferimenti normativi

Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)
PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI
 
Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.
Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

Art. 4 - Ricostituzione degli organi.
1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.

Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 (BUR n. 32/1998)
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 7 - Presidente dell’Azienda.
Il Presidente dell’Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con l’Università.
Il Presidente rappresenta l’Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il Direttore dell’Azienda.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

Art. 8 - Composizione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda.
Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente;
b) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.
In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati con atto dell’organismo o ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.
 
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