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L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:

  1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
CHE COS'E' L'ACCESSO CIVICO

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 97/2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 97/2016 conosciuto come F.O.I.A. (“Freedom of Information Acts”) che ha profondamento innovato la disciplina sulla trasparenza introdotta con il D. Lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; tra le nuove norme, particolarmente incisiva è la disciplina sull’Accesso Civico di cui all’art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) e 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) che introducono, a decorrere dal 23 dicembre u.s., due diverse tipologie di accesso da non confondere con l’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990.
Ne consegue che attualmente sussistono le seguenti diverse discipline di accesso agli atti, documenti, dati e informazioni:

- l’accesso documentale (informale o formale) di cui alla L. 241/90, che concerne i documenti amministrativi. Può essere esercitato da parte di chi (privato o portatore di interesse diffuso) vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è chiesto l’accesso. Non sono, pertanto, ammissibili le eventuali domande di accesso ai documenti finalizzate ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione;

- l’accesso civico cd. semplice di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 esercitabile da chiunque e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione come rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza;

- l’accesso civico cd. generalizzato introdotto dall’art. 5, comma 2 del predetto D. Lgs. 33/2013, così come integrato dal D. Lgs. 97/2016, esercitabile da chiunque per ottenere dati, informazioni e documenti per il solo fatto che siano detenuti dall’amministrazione e indipendentemente dalla sussistenza dell’obbligo di pubblicazione allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Unico limite è la necessità di individuare eventuali controinteressati a cui dare comunicazione dell’accesso. In tal caso, il termine di 30 giorni per adempiere all’istanza è sospeso per i 10 giorni necessari ad acquisire il parere dei controinteressati.

Riguardo alla nuova disciplina, l’ANAC ha emanato apposite Linee Guida sulla definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.lgs 33/2013. Nel predetto documento si fa riferimento ad apposito Regolamento per la disciplina delle diverse modalità di accesso nonché l’istituzione di un registro delle richieste di accesso presentate. Il registro delle richieste di accesso è presente in questa sezione.
Per scaricare le linee guida ANAC di cui alla determinazione ANAC 1309 del 2812.2016 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.lgs 33/2013” clicca qui

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Accesso civico cd. semplice di cui all’art. 5, comma 1

Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dall'ESU di Venezia, è disponibile nel menu alla fine di questa pagina un modulo da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione. 

Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA)
Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) è disponibile nel menu alla fine di questa pagina un modulo da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.  

Accesso civico al Titolare di Potere Sostitutivo
Per presentare una richiesta di Accesso civico al Titolare di Potere Sostitutivo è disponibile nel menu alla fine di questa pagina un modulo da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico > Qualsiasi  istanza in materia di Accesso agli atti, Anticorruzione e Trasparenza deve essere inviata ai seguenti indirizzi mail:
- protocollo.esuvenezia@pecveneto.it
- protocollo@esuvenezia.it

Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: ESU di Venezia, Dorsoduro 3439/a, 30123, VENEZIA.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Segreteria
Tel. 041 2727112/129
Dorsoduro 3439/a - VENEZIA - 30123

protocollo.esuvenezia@pecveneto.it
protocollo@esuvenezia.it

REFERENTE DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO
Dr.ssa Chiara Guzzo
Decreto del Direttore di nomina n. 206 del 31 luglio 2020
All'indirizzo protocollo@esuvenezia.it è possibile rivolgersi per avere informazioni o effettuare ulteriori segnalazioni.

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Ai sensi dell’art 1, comma 7 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - stralcio relativo all’organizzazione e alla dirigenza, il titolare del potere sostitutivo è il Direttore, Dott. Stefano Ferrarese (stefano.ferrarese@esuvenezia.it).
Il titolare del potere sostitutivo è attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza.


REGISTRO DEGLI ACCESSI

2023
Registro degli accessi (secondoo semestre 2023)
Registro degli accessi (primo semestre 2023)

2022
Registro degli accessi (secondo semestre 2022)
Registro degli accessi (primo semestre 2022)

2021
Registro degli accessi (secondo semestre 2021)
Registro degli accessi (primo semestre 2021)

2020
Registro degli accessi (secondo semestre 2020)
Registro degli accessi (primo semestre 2020)

2019
Registro degli accessi (secondo semestre 2019)
Registro degli accessi (primo semestre 2019)

2018
Registro degli accessi (secondo semestre 2018)
Registro degli accessi (primo semestre 2018)

2017

Registro degli accessi (secondo semestre 2017)
Registro degli accessi (primo semestre 2017)

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