Uso e gestione corretti di impianti di riscaldamento e di condizionamento


stufa a legnaMolti impianti termici di potenza termica <35 kW che utilizziamo (ad esempio le caldaie, i caminetti e le stufe) non sempre vengono gestiti in maniera adeguata e, con il tempo, possono provocare problemi alla sicurezza degli abitanti, alla salute e all’ambiente. Per questi motivi, la normativa nazionale sull’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente ha emanato obblighi e divieti che, se non vengono rispettati, comportano delle sanzioni da pagare.
 

OBBLIGHI DEL CITTADINO CHE POSSIEDE UN IMPIANTO
(D.Lgs. 192/2005 - D.P.R. 74/2013 - D.G.R. 1363/2014)
• Deve possedere il/i libretto/i dell’/degli impianto/i termico/i (il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti e sarà stabilito dall’installatore o dal manutentore dell’impianto). Non basta che il libretto dell’impianto sia cartaceo, ma è necessario che il libretto venga caricato dal manutentore o dall'installatore sul portale onlineCIRCE”. Se non possiede il libretto dell’impianto compilato e aggiornato, non è in regola con la norma e, quindi, verranno imposte delle sanzioni.
• Il responsabile dell’impianto deve compilare e firmare la prima scheda del libretto e fimare anche la terza, ma solo se viene nominato un terzo responsabile. Inoltre, deve garantire il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti.
• Le sanzioni che vengono imposte, se non si è in regola con la norma relativa al rendimento energetico nell'edilizia, devono essere pagate. Queste sanzioni variano da 500 a 3000 euro e riguardano esclusivamente gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 12 kW.

DIVIETI PER IL CITTADINO
• Non deve installare, fare una manutenzione e/o riparare l’impianto termico. Il "fai da te" è vietato. Le uniche persone che possono svolgere questi compiti sono gli installatori e i manutentori qualificati.

portale online CirceGrazie a Circe, le ditte di installazione, gestione e manutenzione trasmettono alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, le Province ed i Comuni possono controllare la corretta conduzione ed efficienza degli impianti termici, mentre i cittadini possono consultare, controllare ed all’occorrenza anche stampare il proprio libretto digitale costantemente aggiornato, senza necessità di registrazione, ma utilizzando solamente i codici forniti dall'installatore o dal manutentore. Circe è il catasto unico degli impianti termici (sia di quelli di climatizzazione invernale sia di quelli di climatizzazione estiva – vedi D.Lgs. 192/2005) e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto, istituito con D.G.R. 2569/2014, previsto dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale sull’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente. È un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici.

L'impianto termicoLa nuova legge ha aggiornato la definizione di “impianto”, entro cui ora rientrano, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a G.P.L. (murali o a basamento che siano) o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti, le termocucine e qualunque sistema fisso in grado di generare calore e/o raffrescamento con una potenza al focolare maggiore di 5kW (o la cui somma sia superiore a 5kW). Non è considerato “impianto” il sistema dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di una singola unità immobiliare ad uso residenziale o assimilabile (ad esempio i boiler). La valutazione della potenza è piuttosto difficoltosa, dato che al momento non tutti i produttori forniscono dati precisissimi, ma in linea generale questi sistemi hanno potenza superiore a 5 kW.

La normativa vigente (pubblicata ormai a Febbraio 2014), stabilisce che in tutte le case ci devono essere due cose nuove: il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di efficienza energetica. Questa normativa individua 5 figure ben distinte, ciascuna con i propri compiti e le proprie responsabilità.
1.    Il responsabile dell’impianto a cui spetta il compito di compilare e firmare la prima scheda del libretto e fimare la terza scheda del libretto (ma solo se viene nominato un terzo responsabile) .
2.    L’installatore dei generatori di calore / freddo o parti di impianto. In pratica l’idraulico. Lui deve compilare le schede dalla 2 alla 10, (tranne la 3) a seconda del tipo di intervento eseguito. Caldaie, pompe di calore, impianti solari, sistemi di regolazione, ecc.
3.    Il manutentore degli impianti, che può essere l’idraulico di prima oppure più di frequente un Centro Assistenza Autorizzato. Di sua competenza sono le schede 11 e 12, nelle quali indicherà gli interventi di controllo e manutenzione che eseguirà negli anni.
4.    Il terzo responsabile, figura che non riguarda il cittadino a meno che non possieda una caldaia con più di 116 kW di potenza termica. In questo caso sarà lui a prendersi la responsabilità della conduzione dell’impianto, compilando e firmando la scheda N.3.
5.    L’ispettore di controllo. Ci possono essere dei controlli e se non si è in regola con la normativa vi sono diverse sanzioni da pagare.
Il Responsabile dell’impianto termico (che può essere, a seconda delle situazioni, il Proprietario, l’Occupante, cioè il legale rappresentante in caso di persona giuridica, il Locatario, l’Amministratore di Condominio, il Terzo Responsabile) deve garantire il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti.

Libretto di impiantoIl Libretto di impianto termico è obbligatorio per tutti gli impianti termici sia nuovi sia esistenti e deve essere approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R. 1363/2014. Nel libretto sono presenti tutti i dati fondamentali del generatore di calore quali il codice impianto, la potenza, il combustibile utilizzato, i rapporti di manutenzione ed efficienza eventualmente eseguiti.
Alla compilazione del libretto di un impianto nuovo provvede l’installatore, mentre a quella di un impianto già esistente provvede il manutentore. Entrambi devono indicare all’utente in forma scritta, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto.
Il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti e sarà stabilito dall’installatore o dal manutentore seguendo le istruzioni del Libretto di impianto vigente in Veneto.

Per una singola abitazione in genere è sufficiente un solo libretto di impianto, tranne in due casi
1. Se in casa si possiede un impianto di riscaldamento e uno di condizionamento ben distinti, esempio classico caldaia con termosifoni e condizionatore da parete mono o multi-split, la regola dice che servono due libretti di impianto distinti.
2. Se in casa si possiedono apparecchi come stufe, caminetti o quant’altro sia assimilabile ad un impianto termico vero e proprio, la regola dice che serve un libretto di impianto specifico per questi apparecchi.

Quindi, ad esempio, se in una abitazione ci sono: riscaldamento con termosifoni, condizionatore estivo ed una stufa a pellet da 5 kW servono tre libretti distinti. Se invece c’è un impianto combinato che riscalda e raffresca l’abitazione, in questo caso è necessario un solo Libretto che viene aggiornato da una sola ditta manutentrice dell’impianto.
Laddove non sia presente il libretto dell’impianto debitamente compilato ed aggiornato, non si è in regola con la normativa. Inoltre, in caso di eventuali guasti o incidenti domestici le compagnie assicurative più attente potrebbero addirittura verificare la regolarità del libretto dell’impianto prima di rimborsare eventuali danni causati dal malfunzionamento di un impianto stesso.
È giusto precisare che non basta che il libretto dell’impianto sia cartaceo, ma è necessario che il libretto sia stato caricato dal manutentore o dall'installatore o dal terzo responsabile sul portale online del Catasto Impianti Termici e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto (CIRCE).
Il responsabile dell’impianto può consultare il proprio libretto, senza necessità di registrazione, utilizzando solamente i codici catasto e chiave, generati dall’installatore o dal manutentore e consegnati al Responsabile dell’impianto, sul sistema on-line Circe.
La normativa impone che in occasione degli interventi di controllo e manutenzione, che per i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo sono delegati alla Provincia di Treviso, oltre al libretto di impianto da compilare, debba essere compilata anche una scheda aggiuntiva che si chiama appunto rapporto di efficienza energetica.
Il controllo di efficienza energetica riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 12 kW. Sono attualmente esclusi dal controllo di efficienza energetica, ma non dalla manutenzione e dal libretto, gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili (che comprendono le biomasse tra cui la legna da ardere, il cippato, il pellet ed i bricchetti), gli impianti di climatizzazione invernale con potenza inferiore ai 10kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore ai 12kW.
La buona notizia è che la compilazione di questa scheda non è a carico del responsabile dell’impianto termico, ma del tecnico al quale viene affidata la manutenzione. Dopo che il tecnico avrà compilato questa scheda, dovrà fornirne una copia cartacea al responsabile dell'impianto.
Sono previsti controlli e sanzioni. Le ispezioni, nella Regione del Veneto, non sono da pagare e per i comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo sono delegate alle Provincia di Treviso. Sono effettuate al fine di verificare il rispetto della normativa per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente gli impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW e gli impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
 

Legna che bruciaINDICAZIONI SPECIFICHE PER USO E GESTIONE CORRETTI DEGLI IMPIANTI A LEGNA E A PELLET DI POTENZA <35 kW
1. Utilizzare solo legna naturale secca, non trattata oppure pellet certificato EN. Non bruciare mai rifiuti di alcun tipo perché sviluppano sostanze tossiche.
2. Eseguire una manutenzione annuale o biennale all’impianto (vedi UNI 10683) e annuale al camino: un camino pulito, infatti, è sicuro ed evita il pericolo di incendio e di riflusso di fumi.
3. Rivolgersi solo a tecnici installatori e manutentori abilitati dalla Camera di Commercio (DM 37/2008). Il “fai da te” è vietato e può creare situazioni di pericolo per le persone e l’ambiente.
4. Sostituire gli impianti vecchi, che producono più emissioni inquinanti, con impianti ad alta efficienza, almeno 4 stelle (basandosi sulla classificazione della Regione Veneto DGRV n.1908 del 29.11.2016 o il Decreto Ministero Ambiente n.186 del 07.11.2017)

Alleghiamo il foglio informativo (PDF - 816 kB)

Per ulteriori informazioni sulla corretta combustione del legno vedi sopra, in questa pagina, l’articolo “La stufa di casa non digerisce tutto”.

(Redatto giovedì 22 Febbraio 2018 da Eleonora Campeol)

 
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