Misure per la qualità dell'aria - Ordinanze Sindacali Vigenti

Tramite le Ordinanze Sindacali n. 109 e 110 del 25.10.2023 sono riproposte su tutto il territorio comunale le misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, valide fino al 30.04.2024. Tali misure per il miglioramento della qualità dell'aria, necessarie ai sensi della normativa vigente, sono di seguito sintetizzate come segue:

L'Ordinanza sindacale n. 109/2023 (pdf - 156 kB) ad oggetto "NUOVE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2023-2024" prevede i seguenti OBBLIGHI SEMPRE VALIDI fino al 30.04.2024:
- Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:
- autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello;
- Conferma del divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, secondo quanto già previsto dalla ordinanza n. 85 del 12.10.2015 ad oggetto “Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale” (si ricorda che è sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell’art. 16 “Difesa dei boschi dagli incendi” del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale");
- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla D.G.R. n. 1908/2016.
Sono previsti ulteriori DIVIETI E OBBLIGHI validi NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO COLORE ARANCIO - e NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 2 - SEMAFORO COLORE ROSSO, nel qual caso ai precedenti obblighi si aggiungono i seguenti divietie obblighi:
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale dalla D.G.R. n. 1908/2016;
- Obbligo di abbassamento delle temperature di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici previste dall’art. 3, c. 1, del D.P.R. 74/2013 (19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ex art. 3, c. 4, D.P.R. 74/2013). Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:
- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.
L'Ordinanza sindacale n. 110/2023 (pdf - 176 kB) ad oggetto MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL30.04.2024" prevede l'istituzione del divieto di circolazione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30.04.2024, in tutto il territorio comunale – ad eccezione dei tratti delle strade provinciali S.P. 4 “di Pedeguarda”, S.P. 32 “dei Colli Soligo”, S.P. 34 “Sinistra Piave”, ricadenti entro i confini comunali - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” – C.d.S.) alimentati a benzina Euro0 e Euro1;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a gasolio Euro0, Euro1 e Euro2;
- ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) a due tempi Euro0;
Specifiche esenzioni dal divieto di cui sopra sono espressamente previste nel testo dell'ordinanza a cui si rimanda.

 
I LIVELI DI ALLERTA
Nei periodi in cui sono in vigore le ordinanze è prevista l’adozione di due livelli di allerta da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
I due livelli di allerta comportano l'applicazione di misure aggiuntive rispetto a quelle base (livello verde), in particolare nei settori della circolazione veicolare e degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.
L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base di nuove modalità di valutazione delle concentrazioni di polveri sottili. 

Il bollettino è emesso il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo), entro le ore 13.00, considerando: 
  • i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria; 
  • i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi
 
Livello allerta 1 - ARANCIO
Si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto
  
Livello allerta 2 - ROSSO 
Si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto.
 
Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo; per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti. 
 
 
ARPAV rende disponibili le mappe di previsione del PM10 aggiornate quotidianamente, di norma, entro le 9.30.
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